COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 7 del 2/8/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 227/07. Reclamo della F.C. LA QUERCE avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato fino al 01/04/2008 il calciatore Cipriani Francesco. ( C.U. N.45 01/06/2007.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 7 del 2/8/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 227/07. Reclamo della F.C. LA QUERCE avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato fino al 01/04/2008 il calciatore Cipriani Francesco. ( C.U. N.45 01/06/2007.) A fine gara il calciatore in oggetto si avvicinava al D.G. e offendendolo lo colpiva al viso con uno schiaffo. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica di 10 mesi. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la FC LA QUERCE, lamentandosi della eccessiva severità del provvedimento del G.S. Infatti la reclamante, pur ammettendo i fatti contestati al proprio tesserato, sostiene che quanto avvenuto è da ascriversi al comportamento del portiere avversario, reo di un comportamento violento nei confronti di un compagno di squadra del giocatore in questione. La reclamante sostiene, inoltre, che lo schiaffo al D.G. è stato assolutamente involontario in quanto il proprio tesserato, in un momento di concitazione generale, sentendosi spinto alle spalle si girava e colpiva involontariamente l’arbitro. La società, infine sottolinea il comportamento tenuto dal giocatore, il quale dopo la doccia andava dal D.G per scusarsi dell’accaduto. Per tali motivi la reclamante chiede una riduzione della sanzione e chiede anche di essere ascoltata . In data 27/07/2007 compariva davanti a questa C.D. il sig. Cambi Luca in rappresentanza della società, giusta delega in atti. Il rappresentante della società pur non negando i fatti contestati al calciatore in questione, sottolineava come il colpo ricevuto dall’arbitro sia da qualificare più come un buffetto che uno schiaffo vero e proprio, non avendo provocato alcun dolore al D.G. Precisa su specifica domanda che le offese pronunciate dal calciatore non erano dirette all’arbitro ma ad un calciatore avversario e che i fatti contestati si sono svolti in prossimità dello spogliatoio del D.G. In sede di istruttoria la C.D. provvedeva a richiedere all’arbitro - ex art. 34 c. 5 del C.G.S. - il supplemento di rapporto e, ancora una volta, la richiesta ed il successivo sollecito rimanevano inevase nonostante l’intervento per le vie brevi del rappresentante A.I.A.. La Commissione a tal proposito, rilevato che il comportamento del D.G. riveste in modo evidente il carattere della omissione, ritiene di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di accertare la eventuale violazione del combinato disposto degli artt. 1 (I comma) e 30 (I comma). Per quanto riguarda il merito, questa C.D., esaminati gli atti del procedimento e pur in carenza del supplemento di rapporto gara ritiene provati i fatti ascritti al calciatore in questione. Fatti del resto ammessi anche dalla stessa reclamante. Circa poi l’involontarietà dello schiaffo inflitto all’arbitro e delle offese rivolte a giocatori avversari, appaiono tesi difensive poco credibili non risultando esse dagli atti ufficiali di gara pur essendo evidente che tutto ciò avveniva presso lo spogliatoio del D.G.. Pertanto alla luce di quanto sopra esposto questa C.D., riscontrata la fondatezza della motivazione della sentenza impugnata, ritiene congrua la sanzione applicata rispetto ai fatti ascritti al calciatore in oggetto. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa. Dispone l’invio degli alla Procura Federale per quanto di competenza.
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