COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 13/9/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 233/ stagione sportiva 2006/2007 – Deferimento da parte della Procura Federale a carico del calciatore Novelli Michael (Settore Giovanile e Scolastico) per la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S., nonché della A.S.D. Castelfranco Stella Rossa, società di appartenenza del calciatore all’epoca dei fatti, per la conseguente violazione del c. 4 dell’art. 2 del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 13/9/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 233/ stagione sportiva 2006/2007 – Deferimento da parte della Procura Federale a carico del calciatore Novelli Michael (Settore Giovanile e Scolastico) per la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S., nonché della A.S.D. Castelfranco Stella Rossa, società di appartenenza del calciatore all’epoca dei fatti, per la conseguente violazione del c. 4 dell’art. 2 del medesimo Codice. Con provvedimento n. 2207/473pf/06-07SP/ma in data 15/06/2007, la Procura Federale ha deferito il calciatore e la Società indicati in epigrafe per fatti accaduti al termine della gara A.S.Castelfranco Stella Rossa – Margine Coperta, disputata in data 10/12/2006. La vicenda è emersa a seguito della richiesta di revoca del tesseramento, presentata dal calciatore Oliveri Matteo, tesserato per la A.S. Castelfranco S.R., che non intendeva continuare a far parte della squadra proprio in diretta conseguenza di quanto accaduto dopo la gara indicata in premessa. Denunziava in tale istanza il calciatore di essere stato attinto, mentre effettuava la doccia subito dopo la gara, da un getto di urina proveniente da un calciatore della sua squadra alla presenza compiaciuta di altri compagni (quattro o cinque) che approvavano il gesto. La richiesta di svincolo era stata dapprima rappresentata verbalmente alla Società e quindi, al rifiuto opposto dal direttore sportivo della ASD Castelfranco, inoltrata per iscritto al Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico, il quale - rilevato quanto accaduto - provvedeva a denunciare il fatto all’Ufficio Indagini : da qui il provvedimento della Procura Federale. Esaminati gli atti la C.D. ha ritenuto opportuno convocare in sede istruttoria (con telegramma in data 12 luglio c.a. e in altre date successive) il D.S. della A.S.D. Castelfranco Stella Rossa, signor Maurizio Chesi, ed acquisire una dichiarazione scritta da parte del calciatore Oliveri, controfirmata dal genitore esercente la potestà, in ordine alla data di effettuazione della richiesta verbale di svincolo rivolta alla Società. L’udienza veniva fissata, con le modalità di rito, per il giorno 20 luglio c.a. e differita alla data odierna previa comunicazione diretta e via fax alle parti interessate. Sono oggi presenti il calciatore, unitamente ai genitori data la sua minore età, e la Società A.S. Castelfranco Stella Rossa, rappresentata dal Presidente sig. Carlo Lupo, entrambi assistiti dall’Avv. Silvia Carli del Foro di Pisa, nonché la Procura Federale nella persona dell’Avv. Federico Bagattini. In data 14 luglio u.s. la Società deferita ha depositato ampia memoria con la quale contesta che i fatti si siano svolti come viene indicato con il capo di incolpazione, documento che viene posto a disposizione della Procura Federale. Con detto documento si afferma la assoluta involontarietà del gesto del Novelli, ricostruendolo secondo la propria prospettiva, e si precisa che se l’atto fosse stato volontario il calciatore si sarebbe ben guardato dall’assumersene la responsabilità, chiedendo scusa, sia nell’immediatezza del fatto che il giorno successivo. In conseguenza di ciò si esclude la applicabilità del disposto di cui all’art. 1 rilevando che esso è contestabile ad un tesserato unicamente se da questi sia stata posta in essere una violazione delle norme del C.G.S. con un comportamento deliberato e volontario, cosa non verificatasi nella fattispecie. Si ipotizza ancora che del fatto sia stata tentata una strumentalizzazione da parte dell’Oliveri al fine di ottenere lo svincolo, più volte richiesto in precedenza. A tal proposito si adombra, infine, che il vero motivo per il quale il calciatore ha richiesto lo svincolo è da identificarsi nella mancata integrazione con i compagni e non da un dissidio con la Società che lo ha utilizzato con ricorrente continuità, (dieci partite su sedici) apprezzandone le doti tecniche. Se così è, a violare la norma sarebbe stato non già il Novelli, ma l’Oliveri “… ..che già da tempo cercava un sistema per svincolare il proprio cartellino.” Si chiede l’audizione del Chesi il quale, secondo la memoria, non ha mai dichiarato di avere e f f e t t i v a m e n t e sospeso il Novelli per due settimane e che il tutto sia il risultato di un fraintendimento verificatosi con il collaboratore dell’Ufficio Indagini. Si afferma altresì che il verbale è stato sottoscritto dal Chesi senza averlo riletto. La memoria si conclude con la richiesta di una ammissione di testi cui sottoporre una serie di capitoli di prova che articola in tredici punti. La Procura Federale dichiara di avere esaminato la memoria presentata a difesa. In apertura di dibattimento il Presidente della C.D.T. precisa che nell’ambito di procedimenti disciplinari quali quello in corso non è consentita la assunzione di testi atteso che il C.G.S. ammette tale prova unicamente nei casi di illecito sportivo, come previsto dall’ art.41, comma 5 del vigente testo. Respinge pertanto l’istanza istruttoria presentata in tal senso in sede di memoria difensiva e, con essa, i relativi capitoli di prova che trovano già riscontro negli atti istruttori. Ritiene altresì dover precisare che sia la convocazione del D.S. della Società Castelfranco S.R., che la richiesta di chiarimenti posta all’Oliveri, disposti direttamente dalla C.D.T. al fine di completare l’istruttoria, avvengono nell’ambito di quelle ampie facoltà di indagine e accertamento che il C.G.S. assegna agli Organi della G.S. in base al comma 4 dell’art. 34. Essendo stati già riassunti i fatti quali risultano dalla documentazione pervenuta, il Presidente del Collegio pone a disposizione della Procura e della Difesa la dichiarazione resa dal calciatore Oliveri e chiede al Chesi se conferma o meno quanto dichiarato all’U.I.. Il Chesi dichiara di aver errato nel non rileggere le dichiarazioni rese e afferma che ciò che ha inteso dire è che la società sanziona di norma i calciatori autori di violazioni comportamentali. Nel caso di specie il calciatore non è stato sanzionato dalla società che ha ritenuto il suo gesto involontario e comunque seguito dalle scuse immediate, come dimostra la partecipazione del Novelli alla gara successiva. Conferma per il resto le dichiarazioni rese all’U.I. Viene data la parola al rappresentante della Procura il quale contesta al Chesi la totale diversità tra le dichiarazioni rese all’U.I con le attuali. Chiede, quindi, al calciatore Novelli se è personalmente convinto di quanto riportato sulla memoria in relazione al comportamento che avrebbe tenuto qualora il gesto compiuto fosse stato intenzionale. Egli conferma che in tal caso non avrebbe ammesso la propria responsabilità. Completata in tal modo la fase istruttoria, il rappresentante della Procura rammenta la possibilità di accedere al nuovo istituto del patteggiamento alla cui applicazione si dichiara disponibile. Le parti chiedono un breve termine, che viene accordato. Ripreso il dibattimento l’Avvocato Bagattini dichiara che le parti sono addivenute ad un accordo e propongono patteggiamento ai sensi dell’art.23 del C.G.S. nei seguenti termini: squalifica per mesi due al calciatore Novelli e ammenda di 200 euro alla società. La C.D.T. riunita in camera di consiglio riconosce corretta la qualificazione dei fatti risultanti dall’istruttoria e congrue le sanzioni indicate per cui accoglie la richiesta di patteggiamento. Osserva peraltro il Collegio che nel corso del completamento della fase istruttoria sono state rese dal D.S., Maurizio Chesi, dichiarazioni contrastanti con quanto affermato e sottoscritto davanti al rappresentante dell’Ufficio Indagini, in conseguenza di ciò ravvisa l’ipotesi di violazione del comma 1 dell’articolo 1 del C.G.S. P.Q.M. La Commissione, in accoglimento della proposta di patteggiamento, delibera di squalificare per due mesi il calciatore Michael Novelli e irroga l’ammenda di euro 200,00 alla società A.S.D. Castelfranco Stella Rossa. Delibera inoltre di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza in ordine al comportamento tenuto da Maurizio Chesi, D.S. per l’attività giovanile della predetta società.
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