COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 13/9/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 223/07 – Impugnazione della G.S. PERGINE A.S.D. avverso la squalifica fino al 31 agosto 2008 ( 15 mesi) inflitta al giocatore BRUNI JACOPO dal GS Regionale (Com. Uff. n. 54 del 31 maggio 2007) .

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 13/9/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 223/07 - Impugnazione della G.S. PERGINE A.S.D. avverso la squalifica fino al 31 agosto 2008 ( 15 mesi) inflitta al giocatore BRUNI JACOPO dal GS Regionale (Com. Uff. n. 54 del 31 maggio 2007) . Con rituale gravame, la intestata società adiva, questa C.D. (oggi Commissione Disciplinare territoriale, in esito alla recente riforma delle Carte federali), chiedendo la revoca e, comunque, l’annullamento della sanzione come sopra inflitta al proprio giocatore, con riferimento alla gara PLAY – OUT Ambra – Pergine del 27 maggio 2007 – 2^ categoria Girone N, che il G.S. aveva così motivato : “A fine gara sputava ad un A.A. raggiungendolo alla nuca ”.- Deduceva la società reclamante che il BRUNI Jacopo, capitano della squadra – che nel frangente indossava la maglia n. 5 - si era attivamente adoperato per allontanare i propri compagni dalla terna arbitrale, nel mentre questa faceva rientro negli spogliatoti al termine dell’incontro di decisiva importanza; in particolare, sosteneva che questi era assolutamente estraneo al gesto dello sputo che interessa questa vicenda disciplinare, avendo il collaboratore dell’arbitro, quello che aveva assistito in modo diretto all’episodio, errato sulla individuazione dell’autore effettivo dello sputo; quest’ultimo veniva indicato nel diverso calciatore sig. BRUSCHETINI Simone, con maglia n. 13. In proposito, lo stesso BRUSCHETTINI Simone faceva pervenire al Comitato regionale toscano LND, lettera autografa del 6 giugno 2007 con la quale si assumeva ogni responsabilità del gesto (allegata agli atti del procedimento). E’ opportuno premettere che la vicenda veniva effettivamente sottoposta al vaglio della Giustizia sportiva in esito a dichiarazione scritta dell’Assistente arbitro, sig. ROSADINI MIRKO, allegata al rapporto gara stilato dall’arbitro, esso comunque doviziosamente descrittivo di numerosi episodi vessatori nei di lui confronti e di tutta la terna, al termine dell’incontro; episodi che ben illustrano il clima aggressivo che si era creato e non avendo il medesimo D.G. potuto percepire direttamente – rivolto di spalle – quale persona, al rientro negli spogliatoi, avesse fatto oggetto dello sputo uno dei suoi Assistenti gara ( il Sig. . POTENZA Giulio).- Questo Collegio – avvalendosi dei propri poteri istruttori - riteneva necessario effettuare diretto riconoscimento dei tesserati coinvolti nella vicenda, all’uopo convocandoli, unitamente all’A.A. in data 7 settembre 2007 ( in esito ad un primo rinvio dell’adempimento avvenuto il 27 luglio 2007). In sede di audizione dinanzi alla Commissione, il Presidente del G. S. PERGINE ha reiterato i propri argomenti, allegando anche un “appunto” riepilogativo dei fatti ed insistendo sulla attribuzione del gesto al diverso atleta, BRUSCHETTINI Simone. L’Assistente dell’arbitro già chiaramente aveva descritto, nella nota inserita nel rapporto gara, l’accaduto, nel suo articolarsi, come ripreso dal giudice nella relativa motivazione, sopra riportata; nel supplemento, quivi inviato il 16 giugno 2007, ha ribadito in toto la descrizione degli accadimenti, ed, in particolare, ha precisato che : “…al termine dell’incontro , mentre uscivamo dal campo dal lato delle panchine, venivamo fermati da un gruppetto di giocatori della società Pergine, il n. 1 Caselli Gianni, il n. 14 Giangeri Alessio ed il n. 5 BRUNI Jacopo; in seguito alle prime delucidazioni date ai suddetti giocatori, ci portavamo verso gli spogliatoi. Arrivati in prossimità degli spogliatoi, l’arbitro PUGI Alessandro entrava per primo dentro lo spogliatoio, seguito subito dopo dall’assistente Potenza Giulio ed io mi trovavo ancora fuori della porta. I dirigenti della società Ambra si interponevano fra noi ed il gruppetto dei giocatori del Pergine, formato dal portiere Caselli Gianni che veniva tenuto da uno dei suoi compagni, il giocatore n. 14 Giangeri Alessio che era stato espulso in precedenza, che spingeva loro e continuava a protestare, il giocatore n. 5 BRUNI Jacopo, più vicino a noi, che protestata e non come dichiarato ‘ si adoperava riportare la calma e proteggere la terna dalla contestazioni che venivano rivolte da altri giocatori’ . Nel momento in cui l’assistente Potenza varcava la porta dello spogliatoio, veniva colpito da uno sputo alla nuca che era stato scagliato dal calciatore BRUNI JACOPO essendo l’unico in prossimità della terna a circa tre metri da me, con la mia visuale libera. Non facendo parte del gruppetto che era in prossimità del nostro spogliatoio, l’altro giocatore n. 13 Bruschettini Simone...”.- Conclusivamente, la versione dell’Assistente ROSADINI, assolutamente dettagliata e puntuale, reiterata, attesta con precisione la volontarietà della condotta del BRUNI , con circostanze tutte, in antefatto allo sputo, ed immediatamente successive, “coerenti” con la volontà di realizzare un gesto così grave e diretto, e - di contro- non compatibili con la proclamata attribuzione a terza persona del getto di saliva. Come tale, il narrato del A.A. non può non prevalere sulla diversa versione offerta con il reclamo, e con le note aggiuntive, peraltro in termini molto accalorati ed argomentati in modo assolutamente composto e dettagliato , anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita dalla Carte Federali. L’esito del riconoscimento personale è stato espresso in termini di certezza da parte del medesimo A.A. che ha individuato - senza alcun dubbio - il BRUNI JACOPO (e non il BRUSCHETTINI) l’autore dello sputo. La sanzione stabilita in primo grado può ritenersi non del tutto congrua e può essere ridotta a dieci mesi, sebbene sostanzialmente proporzionata ai casi similari, tenendosi presente, infatti, che “lo sputo” risulterebbe, nel caso di specie, “mischiato ad acqua” ciò che rende il getto di saliva ed il comportamento connotato da componente di minore repellenza. Per la grave ed incivile condotta in questione, è da ricordare come, la Giustizia sportiva di questa CD e dei relativi giudici sportivi regionali, commini, normalmente, un anno ed un mese di squalifica per lo spunto che colpisca l’arbitro, con gesto diretto, in quanto assolutamente biasimevole. P.Q.M. Accoglie parzialmente il reclamo, e riduce la sanzione inflitta al giocatore BRUNI JACOPO fino al 31 marzo 2008 ( dieci mesi ), così modificando la decisione di cui in epigrafe e dispone restituirsi la relativa tassa.
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