COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 13/9/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI 003/08 – Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Pian di Scò ed, in proprio, del giocatore, avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Bisconti Claudio fino al 31/07/2008 (C.U. n. 45 del 13/06/2007).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 13/9/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI 003/08 - Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Pian di Scò ed, in proprio, del giocatore, avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Bisconti Claudio fino al 31/07/2008 (C.U. n. 45 del 13/06/2007). L’Unione Sportiva Dilettantesca Pian di Scò ed, in proprio, il giocatore stesso, con rituale e tempestivo gravame, adivano questa Commissione Disciplinare Territoriale contestando la decisione del G.S. sopra riportata, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 10/05/2007, contro l’Unione Sportiva Tegoletto. Il G.S. motivava così la squalifica: “Per aver colpito il D.G., che già si trovava a terra in seguito all’aggressione precedentemente subita, con due calci di modesta violenza che tuttavia gli provocavano temporaneo dolore, portati all’altezza della schiena e del fianco destro.”. Tale decisione veniva adottata revocando l’originaria sanzione comminata, ex art. 2 comma II del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca vigente, al capitano della squadra Pian di Scò (squalifica fino al 30/06/2008, C.U. n. 41 del 16/05/2007) non essendo stato identificato il giocatore responsabile dei citati atti di violenza posti in essere contro il D.G.. Successivamente, negli scritti difensivi attinenti al reclamo proposto nell’interesse del Capitano dell’Unione Sportiva Dilettantesca Pian di Scò, la società indicava nel giocatore Bisconti l’autore del contatto con il D.G. negando però che il medesimo avesse sferrato calci ; nel parapiglia venutosi a creare l’arbitro avrebbe mal interpretato il tentativo di soccorso del calciatore che, volendo sincerarsi delle sue condizioni fisiche, avrebbe semplicemente cercato di voltarlo in posizione supina. Il G.S. dunque, dopo aver ricevuto il supplemento arbitrale che confermava nel dettaglio (pur nella riferita impossibilità di identificarne l’autore) la dinamica dedotta nell’originario rapporto, riqualificava il Capitano adottando il relativo provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore Bisconti Claudio. Sia la società reclamante che il giocatore contestano dunque, nel reclamo, la sussistenza di qualsivoglia azione aggressiva imputando al D.G., forse a causa dello stato di agitazione provocato dalle tensioni che, in campo, si andavano acuendo nel corso dell’evolversi della gara, un’errata percezione della realtà ed una falsa ricostruzione dei fatti. Viene inoltre sottolineato che la sanzione irrogata riporta una data diversa da quella di scadenza dell’originario provvedimento (31/07/2008 anziché 30/06/2008) e pertanto (escludendo l’ipotesi di un errore materiale) se ne contesta l’immotivato aggravamento. I reclamanti, avanzando istanza di audizione di alcuni testimoni, contestano comunque l’entità della sanzione irrogata e pertanto ne chiedono l’annullamento o, in subordine, una congrua riduzione. All’udienza del 7 settembre 2007 venivano ascoltati sia il delegato dell’Unione Sportiva Dilettantesca Pian di Scò che il giocatore (con la presenza dei genitori in quanto minorenne) oggetto del provvedimento disciplinare, assistiti dai relativi legali, i quali ribadivano di fatto tutte le censure mosse nel reclamo nei confronti dell’impugnata decisione del G.S. ; si confermava l’inesistenza di qualsiasi violenza diretta verso il D.G. e si precisava che il Bisconti si sarebbe allontanato, dopo aver cercato di soccorrere l’arbitro, solo perché intimorito dai lamenti di quest’ultimo. Entrambi i reclami risultano ammissibili. L’art. 33 del nuovo C.G.S. precisa che titolari dell’azione di impugnazione sono sia la società che il giocatore. Il fatto che il giocatore risulti minorenne indurrebbe, secondo principi generali dell’ordinamento italiano, a ritenere necessaria la firma dei genitori, sottoscrizione che risulta inesistente nel reclamo proposto dal minore e che viene invece espressamente richiesta nelle normali procedure di tesseramento. In realtà tale interpretazione potrebbe essere valutata diversamente poiché il Giudizio Sportivo, forse in considerazione dei soli interessi sportivi che tutela, vive di regole proprie, diverse e distinte dalle normative statali; si pensi, ad esempio alla vecchia interpretazione di inammissibilità dei reclami firmati dai procuratori, pur muniti di regolare mandato, più volte confermata dalla stessa C.A.F. che oggi appare ulteriormente modificata dall’art. 33 comma V del nuovo C.G.S.. In tal senso si potrebbe affermare che nel calcio i minori vengono considerati capaci di conoscere ed interpretare le norme del gioco corretto e leale; a loro viene richiesto di rispettare l’autorità sia nella società di appartenenza che nei rapporti con la classe arbitrale; infine, se considerati responsabili di violazioni sportive, agli stessi, esattamente come ai maggiorenni, possono essere irrogate sanzioni disciplinari di una certa gravità. Sarebbe singolare privare il minore della possibilità di agire, esclusivamente all’interno di un procedimento sportivo, con riferimento all’impugnazione di un provvedimento che lo sanziona direttamente. Al contrario la firma del cartellino da parte della società e dei genitori si riferisce ad un atto “esterno”, un accordo diretto a regolare i rapporti tra il giocatore e la società; tale negozio giuridico ricade naturalmente sotto l’imperio della normativa statale e pertanto deve soggiacere alle regole da questa stabilite. In attesa di determinazioni certe da parte delle Corti superiori occorre rilevare che, nel caso sub Judicio, la stessa presenza dei genitori all’udienza del 7 settembre 2007 deve essere interpretata alla luce del dettato del nuovo art. 33 comma IX, come tacita sanatoria della possibile irregolarità; ferma restando la piena ammissibilità formale dell’impugnazione da parte della società. In punto di merito il reclamo risulta infondato e deve essere respinto. La C.D.T. ha preliminarmente il dovere di precisare che le invocate audizioni testimoniali non costituiscono, per espresso divieto delle Carte federali, prova ammessa nel procedimento sportivo; tali deposizioni (la cui attendibilità dovrebbe comunque essere adeguatamente vagliata, specie se gli eventuali testi dovessero ricoprire incarichi sociali all’interno della società reclamante) contrastano, in ogni caso, con la fede privilegiata garantita dalle stesse Carte federali alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara. La narrazione del D.G. riportata nel rapporto di gara è stata confermata (esattamente come davanti al giudice di prime cure) nel supplemento espressamente richiesto da parte di questo organo giudicante ; la rappresentazione è apparsa coerente, chiara e lineare sia nell’esposizione della vicenda che nel resoconto dei particolari rammentati con precisione ed assoluta certezza. Nel supplemento di gara il D.G. è preciso nel dettagliare persino il contatto con i tacchetti della suola dell’aggressore escludendo categoricamente la possibilità di errore. Peraltro non avrebbe avuto alcun senso da parte della società indicare il Bisconti come autore dei fatti, fornendo il nome di un calciatore che avrebbe verosimilmente subito la stessa sanzione riservata al capitano, se non avesse saputo che il medesimo era realmente responsabile degli avvenimenti narrati dal D.G.. Lo stesso giocatore, pur non avendo mai ammesso l’illecito, non ha negato di essere stato presente ai fatti, riferendo anzi di aver cercato di aiutare il D.G.; stabilito che l’arbitro è stato certamente colpito da alcuni calci da parte di giocatori, il Bisconti avrebbe dovuto riconoscere gli autori tra i suoi compagni di squadra ed avrebbe potuto facilmente indicarli specialmente dopo che il G.S. aveva già adottato la seconda decisione. Per quanto concerne poi l’arcano del diverso termine della squalifica è evidente che il provvedimento sanzionatorio assuma efficacia dal momento della sua pubblicazione; per tale motivo correttamente il D.G. ha applicato la sanzione al giocatore tenendo conto che il Bisconti aveva potuto, al contrario del proprio capitano, giocare fino alla pubblicazione del secondo C.U. n. 45 del 13/06/2007. Un semplice calcolo consente di verificare che tra il 31/07/2008 ed il 30/06/2008 corre un mese di differenza, esattamente come tra l’uscita dei due comunicati, non potendo il Bisconti valersi del mese di squalifica ingiustamente scontata dal capitano; pertanto la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua con riferimento alla condotta illecita concretamente posta in essere. P.Q.M. La C.D. respinge i reclami ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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