COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 18/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 014-stagione sportiva 2007/08 .Oggetto: Reclamo della Polisportiva Bucinese, avverso alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S. al calciatore Verdi Luca (C.U. n. 15 del 27/09/2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 18/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 014-stagione sportiva 2007/08 .Oggetto: Reclamo della Polisportiva Bucinese, avverso alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S. al calciatore Verdi Luca (C.U. n. 15 del 27/09/2007) Il G.S. motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore di cui in epigrafe, con riferimento agli avvenimenti accaduti corso della competizione disputata in data 23/09/2007 contro la società Resco Reggello: “Per contegno irriguardoso verso la terna. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Ricorre l’impugnante ammettendo i fatti ma eccependo che il giocatore, forse innervosito da una decisione arbitrale non condivisa dalla quale era scaturito il gol avversario, avrebbe pronunciato una frase irriguardosa ma certamente non offensiva. La società allega, a sostegno dell'incomprensione tra arbitro e giocatore, un articolo della Nazione e conclude pertanto per una riduzione delle sanzioni comminate. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. L'art. 19 comma IV lett. a) C.G.S. sanziona con un minimo di due giornate di squalifica la “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara”; la norma dunque punisce non solo il comportamento oltraggioso – ambito nel quale potrebbe certamente essere ricondotta la frase pronunciata “Non sapete neanche il regolamento” - ma anche quello irriguardoso che, al di là delle ammissioni difensive, è certamente presente nel quesito volgare (meglio dettagliato in atti) rivolto dal capitano alla terna su cosa stesse combinando. Assolutamente inammissibile - anche alla luce del novellato art. 35 C.G.S. “Mezzi di prova e formalità procedurali” - e peraltro inconferente è il contenuto dell'articolo di un giornalista sportivo che ha evidentemente mal interpretato la decisione arbitrale (il calcio di punizione era, come prescrive il regolamento, di prima e non di seconda), decisione invece correttamente raccolta dal giocatore avversario autore del momentaneo vantaggio. La ricostruzione fornita, assolutamente credibile e puntualmente descritta nel rapporto di gara, pur palesando la correttezza sportiva del capitano che prontamente abbandonava il campo senza aggiungere altro, evidenzia il comportamento irriguardoso, probabilmente imputabile ad un momento di particolare tensione agonistica; non fa però venir meno il fatto e le inevitabili conseguenze che la Giustizia Sportiva prevede in casi analoghi. Il capitano di una squadra, unico soggetto legittimato a rapportarsi con il D.G., ha l’onere di fornire una immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività e pertanto la sanzione applicata risulta corretta e contenuta - considerata l'aggravante del ruolo ricoperto in campo - nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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