COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 18/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 007- Stagione sportiva 2007/08. Reclamo della Pol. Bellani avverso esito gara Porta Piagge – Bellani del 22.09.2007 valida per il campionato juniores ( risultato 3 – 0 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 18/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 007- Stagione sportiva 2007/08. Reclamo della Pol. Bellani avverso esito gara Porta Piagge – Bellani del 22.09.2007 valida per il campionato juniores ( risultato 3 – 0 ) Il 22 settembre 2007 , si disputano le prime gare del campionato juniores provinciale. Alla gara in oggetto indicata prende parte il calciatore De Tata Giovanni , schierato dalla soc. Porta Piagge con il numero 7 in posizione irregolare , a dire della reclamante , in quanto squalificato per un provvedimento risalente alla decorsa stagione sportiva e mai scontato. Pertanto chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo il disposto dell’art. 17 comma 5 C.G.S. Si oppone la controparte sostenendo la regolare partecipazione del calciatore alla gara, dovendo lo stesso scontare la squalifica non già nel campionato juniores , ma nel campionato di seconda categoria avendo , nel frattempo, superato il limite di età previsto per la categoria juniores. Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono. Il calciatore De Tata , tesserato per la soc. Porta Piagge , partecipa , nella decorsa stagione sportiva, al campionato juniores e al termine della stessa viene raggiunto da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara per somma di ammonizioni. (C.U 40 del 3 maggio 2007 comitato di Pisa). Il provvedimento , viene disatteso dalla societa’ e dal calciatore nell’ultima gara del campionato juniores 2006/07 , disputata in data 5 maggio 2007 , tanto da risultare pendente all’inizio dell’attuale stagione sportiva. Avendo il De Tata , nato il 06.04.1988 , superato il limite di eta’ per poter essere considerato juniores ( per questa stagione sportiva lo sono i nati dal 01 gennaio 1989 ) e pertanto deve essere considerato in organico alla prima squadra nella quale deve scontare il provvedimento pendente (art.22 comma 6 C.G.S ). Tale disposizione regolamentare non preclude allo stesso la partecipazione al campionato juniores quale fuori-quota , come in effetti si e’ verificato in maniera regolare nella gara del 22 settembre. Il provvedimento di squalifica è stato scontato nella prima gara del campionato di seconda categoria in data 23 settembre, cui il De Tata non ha preso parte. Dall’esame degli atti risulta che la società Porta Piagge ha impiegato il calciatore nella gara Bellani – Porta Piagge del 05.05.2007 , ultima del campionato juniores della decorsa stagione sportiva nella quale il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica. Ciò integra violazione alle norme di comportamento previste dal C.G.S. per cui la Commissione ritiene opportuno inviare gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza. P.Q.M. La C.D.T. respinge il proposto reclamo , dispone l’invio degli atti alla Procura Federale relativamente al comportamento tenuto dal calciatore e dalla società nella decorsa stagione sportiva . Ordina l’incameramento della relativa tassa
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