COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 25/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 006 Stagione Sportiva 2007/08 – Reclamo U.S. Montagnano Avverso Squalifica Fino Al 1612008 Del Calciatore Fei Andrea (C.U. N° 11 Del 692007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 25/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 006 Stagione Sportiva 2007/08 - Reclamo U.S. Montagnano Avverso Squalifica Fino Al 1612008 Del Calciatore Fei Andrea (C.U. N° 11 Del 692007) Reclama la U.S. Montagnano avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione:“ Espulso per doppia ammonizione alla notifica tirava il D.G. per la divisa con l’intento di impedirgli l’estrazione del cartellino rosso. Nel contempo l’offendeva”. La reclamante contesta la motivazione e chiede una riduzione della sanzione ritendola eccessiva sostenendo che il calciatore avrebbe sì offeso l’arbitro, ma non avrebbe avuto con lo stesso alcun contatto fisico e non finalizzato all’impedimento all’estrazione dei cartellini, giudicando anche la descrizione fatta dall’arbitro dell’episodio contraddittoria. In sostanza la reclamante ritiene che il proprio calciatore abbia esclusivamente offeso il D.G. e lamenta la enorme differenza tra la sanzione comminata al Fei e quella comminata ad altro calciatore avversario espulso nella stessa partita (2 giornate per offese). La reclamante chiede nel ricorso di essere udita, ma alla udienza fissata per il 19 ottobre 2007 nonostante la ritualità e la tempestività della convovazione a mezzo servizio telegrafico, non si è presentata, né si è presentato il legale nominato. La C.D., sentita telefonicamente la società, ha preso atto della rinuncia alla audizione da parte della medesima ed ha quindi esaminato il reclamo alla udienza fissata. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. La ricostruzione dei fatti effettuata dalla reclamante non trova conferma nel rapporto arbitrale, e la descrzione fornita dall’arbitro dell’episodio non è affatto contradditoria. Infatti il tentativo di impedire l’estrazione del cartellino rosso è avvenuta tra l’esibizione del cartellino giallo, il rimettere nel taccuino detto cartellino per estrarre, in successione, quello rosso conseguente. Quanto alla differenza di sanzione con il calciatore avversario, è facilmente intuibile che se il Fei si fosse limitato alle offese e ciò risultasse dal rapporto, avrebbe avuto anch’egli due giornate. Del resto l’arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto già riferito nel primo rapporto di gara arricchendo di particolari l’episodio specifico, ad esempio definendo “energica” la tirata della manica della divisa, e evidenziando il fatto che il Fei dopo il contatto cercava di sottrarsi alla individuazione nascondendosi dietro i compagni. Giova osservare che il rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata, e la ricostruzione dei fatti fornita dalla reclamante, non trova conferma né nel rapporto né nel supplemento. La sanzione inflitta dal primo giudice appare quindi ben commisurata in relazione al fatto contestato ed è meritevole di conferma. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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