COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 25/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 015 stagione sportiva 2007/08 – Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Capannoli avverso l’esito della gara, valida per il campionato di seconda categoria, A.C. Spes – Capannoli del 23 settembre 2007 (risultato 1 – 1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 25/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 015 stagione sportiva 2007/08 - Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Capannoli avverso l'esito della gara, valida per il campionato di seconda categoria, A.C. Spes – Capannoli del 23 settembre 2007 (risultato 1 – 1) L'Unione Sportiva Dilettantesca Capannoli, con rituale e tempestivo reclamo, chiedeva l'assegnazione della gara indicata in oggetto poiché all'incontro avrebbe partecipato il giocatore Razzauti Enrico malgrado lo stesso fosse squalificato. La societa’ reclamante , rifacendosi al C.U 53 del 28 giugno 2007, sostiene che il calciatore dovesse scontare una gara, per recidiva in ammonizione, e che tale sanzione non sia mai stata scontata prima della data nella quale fu giocato l'incontro sub Judicio. Niente veniva controdedotto dalla Società A.C. Spes ritualmente avvisata malgrado la medesima sia stata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. In effetti, come dettagliato nel C.U indicato nel reclamo, il calciatore Razzauti Enrico, in seguito al comportamento tenuto nel corso della gara A.C. Spes – A.S. Corea 90, valida per i Play Off di terza categoria, veniva ammonito e successivamente squalificato per recidiva per 1 giornata. Poiché risulta che il calciatore indicato non abbia scontato la squalifica maturata egli non avrebbe potuto prender parte alla gara A.C. Spes – Capannoli del 23 settembre 2007. P.Q.M. La C.D infligge alla Società A.C. Spes la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 5 C.G.S. Inoltre infligge al calciatore Razzauti Enrico una ulteriore giornata di squalifica, al Sig. Carmignati Renato, quale accompagnatore ufficiale della squadra, l'inibizione fino al 25/11/07 ed alla societa’ l’ammenda pari a € 150,00 euro. Ordina la restituzione della tassa versata.
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