COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 25/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 018 stagione sportiva 2007/08 .Reclamo del Sig Cappelletti Alessandro avverso la decisione del G.S. che lo squalificava fino al 12.12.2007 (C.U n15 del 27/09/2007 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 25/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 018 stagione sportiva 2007/08 .Reclamo del Sig Cappelletti Alessandro avverso la decisione del G.S. che lo squalificava fino al 12.12.2007 (C.U n15 del 27/09/2007 ) Durante le ultime fasi dell’incontro tra Polisportiva Novoli - C.S. Firenze valevole per il campionato di 2° categoria, l’arbitro allontanava dal terreno di gioco il Sig. Cappelletti Alessandro,allenatore del C.s. Firenze,reo di aver pronunciato frasi offensive. Mentre abbandonava il campo il tesserato in questione rivolgeva al D.G. frasi ingiuriose ed intimidatorie. Infine a termine gara assumeva un contegno ironico verso l’arbitro. Per tali comportamenti il tesserato in questione veniva sanzionato con una squalifica fino al 12/12/2007. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo in proprio il Sig. Cappelletti il quale nega di aver offeso l’arbitro, nega di averlo minacciato e, infine, nega anche di averlo avvicinato a fine gara con l’intento di deriderlo. Per tali motivi chiede una considerevole riduzione della squalifica. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara in buona sostanza conferma quanto già dichiarato in sede di rapporto gara, confermando altresì la presenza del tesserato in questione davanti agli spogliatoi a fine gara. Dall’esame degli atti di gara a parere di questa C.D non esistono dubbi circa le offese profferite nei confronti del D.G prima dell’allontanamento dal terreno di gioco. Qualche dubbio emerge, invece, circa la natura ingiuriose ed intimidatoria delle frasi pronunciate nell’abbandonare il campo. Dalla lettura del rapporto di gara non emergono frasi particolarmente ingiuriose, considerando almeno le frasi che solitamente vengono rivolte nei confronti del D.G. La minaccia, poi, nel caso in specie, di rivolgersi al presidente della regione Toscana , appare francamente poco comprensibile , stante il riferimento a persone del tutto estranee al mondo calcistico. Alla luce di quanto sopra esposto la squalifica al tesserato in questione appare sovradimensionata rispetto ai fatti contestati ed acclarati. Per tale motivo, questa CD ritiene congruo sanzionare il Sig Cappelletti con una squalifica fino a tutto il 27/11/2007. PQM Accoglie il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa.
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