COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 19 del 25/10/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 008 stagione sportiva 2007/08 Gara Rosignano 6 Rose / Perignano (3-1) del 8/9/07. Campionato Juniores Regionali, in C.U. Regionale Toscana n. 13 del 13/09/07.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 19 del 25/10/2007
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
008 stagione sportiva 2007/08 Gara Rosignano 6 Rose / Perignano (3-1) del 8/9/07.
Campionato Juniores Regionali, in C.U. Regionale Toscana n. 13 del 13/09/07.
Reclama la società Perignano avverso la squalifica fino al 13/11/07 del calciatore Montagnani Andrea il quale “dissentiva dalla decisione del D.G. e gli calciava contro il pallone non raggiungendolo”.
La reclamante sostiene l’involontarietà del gesto. In altri termini, il calciatore avrebbe colpito casualmente il pallone mentre gli stava passando accanto.
Conclude per la riduzione della sanzione e per essere udita dalla C.D.T. in occasione dell’udienza di trattazione del caso.
L’arbitro, udito per le vie brevi, conferma la volontarietà del gesto sostenendo che il calciatore si trovava a pochi metri da lui.
In data 19/10/07, avanti alla C.D.T. la ricorrente ha sostanzialmente ribadito il contenuto del ricorso.
Il Collegio, visti gli atti ufficiali, udita la parte reclamante, accoglie il reclamo.
Da un esame del rapporto di gara si evince a fatica quello che è stato il comportamento del Montagnani (dal testo non emergono fra l’altro: il modo di colpire la palla, la forza del calcio, la distanza fra i soggetti ecc.), né la versione data successivamente dal D.G. può aiutare più di tanto a comprendere la reale portata degli eventi. Non solo, ma la posizione del calciatore, il quale, a detta dell’arbitro a seguito di esplicita domanda da parte del Collegio, si trovava a poca distanza da lui, fa presumere che, se lo stesso avesse voluto colpire realmente il D.G., lo avrebbe potuto fare con facilità.
D’altro canto non può essere taciuta la condotta non regolamentare del calciatore, il quale deve essere severamente sanzionato in virtù di un comportamento grave ed antisportivo oltre che antigiuridico.
La C.D.T. al termine dell’istruttoria, disponendo di una visuale maggiore del fatto rispetto al primo giudice, ritiene equo ridurre temporalmente la sanzione inflitta in prime cure.
P.Q.M.
La C.D.R. riduce la sanzione della squalifica del calciatore Montagnani Andrea dall’originaria data del 13/11/07 al 25/10/07.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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