COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 023/ stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S,D. Certaldo in opposizione alla decisione del G.S.territoriale che ha inflitto la squalifica per due mesi al calciatore Andrea Severini. (C.U. n. 23 /2007.)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
023/ stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S,D. Certaldo in opposizione alla decisione del G.S.territoriale che ha inflitto la squalifica per due mesi al calciatore Andrea Severini. (C.U. n. 23 /2007.)
“Protestava contro una decisione del D.G. e gli lanciava il pallone contro raggiungendolo al quadricipite sx, senza peraltro provocargli conseguenza alcuna.”
Questa la motivazione che il G.S.T. pone a fondamento del provvedimento disciplinare con sentenza che viene impugnata, nei modi e nei tempi di rito, dalla ASD Calcio Certaldo.
La Società. riconoscendo la fondatezza del provvedimento di espulsione comminato dall’arbitro della gara Ponsacco – Certaldo, disputata il 23/09/2007, rileva che il lancio del pallone verso l’arbitro è stato più che altro un gesto di stizza da parte di un calciatore che ha sempre tenuto, in campo e fuori, un comportamento assolutamente corretto.
La reclamante contesta inoltre la motivazione del G.S. nella parte in cui imputa al tesserato le proteste precisando che, commesso il fallo di giuoco, egli ha unicamente lanciato il pallone verso l’arbitro, come del resto risulta in maniera evidente dal rapporto di gara.
Le tesi difensive venivano ulteriormente ribadite nel corso della richiesta audizione, durante la quale il Presidente della Società dichiarava altresì, a dimostrazione che si è trattato di un semplice atto di stizza, che il calciatore ha lanciato il pallone con le mani da una distanza inferiore a tre metri, mentre si girava per uscire dal campo, e che la sfera, prima di colpire il D.G., è rimbalzata in terra.
La C.D.T., appurata la dinamica dei fatti, ritiene il comportamento del calciatore meritevole di sanzione in applicazione del principio che non è consentita alcuna azione che possa recare, anche solo teoricamente, un danno all’arbitro. Tuttavia essa può essere attenuata nell’entità rilevando che al calciatore non può essere imputata alcuna protesta e tenendo conto dell’ottimo comportamento tenuto dal calciatore dopo la gara e dalla Società nell’ambito processuale.
P.Q.M.
La C.D.T delibera di ridurre la squalifica comminandola fino al giorno 10 novembre 2007.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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