COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 36 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Gsd Lunigiana 1919 Avverso Squalifica Calciatore Pisani David Per 3 Gg. (C.U. N° 18 Del 18107)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 36 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Gsd Lunigiana 1919 Avverso Squalifica Calciatore Pisani David Per 3 Gg. (C.U. N° 18 Del 18107) Propone rituale reclamo la Gsd Lunigiana 1919 avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S, Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, pur ammettendo l’episodio, ne contesta la dinamica e l’interpretazione da parte dell’arbitro. In sostanza la reclamante sostiene che in azione di gioco il proprio calciatore nel tentativo di difendere il pallone sarebbe venuto a contatto, colpendolo, con il giocatore avversario, ma del tutto involontariamente. La C.D. esaminato il reclamo, decide di respingere il reclamo. Dall’esame del rapporto dell’assistente del D.G. (che poi aveva richiamato l’arbitro per comminare l’espulsione) emerge chiaramente come la condotta del Pisani sia sanzionabile ed interpretabile come condotta violenta e come tale punibile con il minimo edittale previsto dal CGS, ovvero tre giornate. Il gesto (gomitata) raramente può essere giudicato involontario, e non nel caso in esame stante la descrizione fornita. Giusta pertanto la sanzione anche sotto il profilo della congruità. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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