COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 032 stagione Sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Ponte D’Arbia, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Boschi Paolo per due gare, De Lorenzo Eric per 4 gare, Francini Simone per tre gare, nonché avverso l’ammenda di € 250,00 (C.U. n. 17 dell’11/10/2007).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 032 stagione Sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Ponte D'Arbia, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Boschi Paolo per due gare, De Lorenzo Eric per 4 gare, Francini Simone per tre gare, nonché avverso l’ammenda di € 250,00 (C.U. n. 17 dell’11/10/2007). L’Unione Sportiva Ponte D'Arbia, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D. contestando le decisioni del G.S., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro disputato il 7 ottobre 2007 contro l'Associazione Sportiva F.C. Castellina in chianti. Il G.S., motivava così le proprie decisioni: AMMENDA ALLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA PONTE D'ARBIA DI 250,00 “Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. Con colpi inferti alla parete di separazione tunnel. Per tesserati non identificati che a fine gara offendono l'arbitro.” DE LORENZO ERIC SQUALIFICA PER QUATTRO GARE “Espulso per avere deriso il D.G., alla notifica lo applaudiva sarcasticamente. Sanzione aggravata in quanto capitano.” FRANCINI SIMONE SQUALIFICA PER TRE GARE “Per aver offeso il D.G. a fine gara. Sanzione aggravata perché capitano.” La Società reclamante eccepiva, con riferimento all'ammenda comminata, che gli esagitati responsabili dei fatti contestati non sarebbero stati tesserati del Ponte D'Arbia; si sarebbe trattato di semplici sostenitori cui la società avrebbe consegnato le divise sociali che potrebbero aver indotto l'arbitro in errore. Il giocatore De Lorenzo non avrebbe assolutamente applaudito all'indirizzo dell'arbitro dopo la notifica del provvedimento di espulsione ma si sarebbe allontanato senza aggiungere altro mentre il Francini avrebbe semplicemente chiesto, al termine della gara e nella sua qualifica di capitano, delucidazioni sullo svolgimento dell'incontro. Nella comparazione con situazioni analoghe e nelle relative sanzioni stabilite dalla giustizia sportiva, la società rileva una evidente disparità; in partite nelle quali sarebbero avvenuti fatti più gravi di quelli dedotti nelle decisioni evidenziate in epigrafe i calciatori avrebbero ottenuto sanzioni decisamente più miti e pertanto conclude per una revisione dei medesimi. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente occorre rilevare che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva impedisce a quest’organo giudicante di poter valutare parte del reclamo proposto; l’art 45 co. III, infatti, stabilisce l’impossibilità di impugnare la squalifica di calciatori fino a due giornate di gara. La categoricità nella formulazione di tale articolo impone di dover giudicare, in via preliminare, inammissibile l’impugnazione con riferimento alla posizione del giocatore Boschi Paolo; il legislatore sportivo ha evidentemente ritenuto tale sanzione talmente poco afflittiva da sottrarla alla verifica del giudice di secondo grado, con ciò impedendo qualsiasi riforma sulla decisione adottata dal giudice di secondo grado. Per quanto attiene alle altre posizioni il D.G., nel supplemento di gara, conferma integralmente quanto asserito nel reclamo, e conferma che i soggetti in divisa sociale del Ponte D'Arbia si sarebbero trovati all'interno del recinto spogliatoi luogo nel quale hanno accesso solo i tesserati. Rammentava inoltre l'applauso sarcastico del giocatore De Lorenzo e le frasi, decisamente poco commendevoli, rivolte al termine della partita dal Francini (che peraltro ricopriva anche il ruolo di allenatore). Per quanto concerne poi la lamentata disparità di trattamento sanzionatorio con episodi asseritamente analoghi - pur nella impossibilità di verificarne la reale fondatezza non avendo provveduto parte ricorrente a citarli dettagliatamente - deve osservarsi che la Commissione Disciplinare, agendo come organo di secondo grado, deve necessariamente restare coerente alle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale ed alle proprie ricoprendo una funzione di indirizzo nella Giustizia Sportiva di primo grado. Le sanzioni inflitte dal G.S., contenute nei minimi limiti edittali anche in considerazione delle aggravanti contestate, appaiono dunque corrette ed adeguate. P.Q.M. La C.D. dichiara inammissibile il reclamo per quanto attiene alla posizione del calciatore Boschi Paolo, respinge il medesimo nel resto ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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