COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 027 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo del G.S Le Badie avverso esito gara Monterotondo – le Badie del 07.10.2007 . ( risultato 3 – 3 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 027 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo del G.S Le Badie avverso esito gara Monterotondo - le Badie del 07.10.2007 . ( risultato 3 – 3 ). Il G.S Le Badie , inoltra rituale reclamo a questa C.D , affinche’ le venga assegnato vinto l’incontro in oggetto indicato secondo il disposto di cui all’art.17 comma 5 C.G.S . Afferma la societa’ reclamante che all’incontro ha partecipato il calciatore Franzoni Emanuele malgrado squalificato , risultando a suo carico una sanzione disciplinare residuale della decorsa stagione sportiva mai scontata. Niente ha controdedotto la societa’ Monterotondo ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Franzoni , venne squalificato per somma di ammonizioni al termine della scorsa stagione sportiva , quando militava nella societa’ Montescudaio . Il provvedimento pubblicato sul C.U 53 del 24.05.2007 e riportato sull’allegato al C.U 9 dell’attuale stagione , non fu scontato nella decorsa stagione sportiva stante la fine dell’attivita’ e quindi doveva essere scontato nella prima gara dell’attuale campionato secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 6 C.G.S . Il calciatore non ha scontato il provvedimento nella prima gara (Riparbella - Monterotondo del 23.09.2007 , schierato in campo con il numero 11 ) e neanche nella seconda gara (Monterotondo – Bonalaccia del 30.09.2007 schierato con il numero 6 ) tanto da risultare ancora in posizione irregolare nella terza gara, quella appunto in contestazione P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed infligge alla societa’ Monterotondo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S . Inoltre infligge quali sanzioni accessorie previste dall’art. al calciatore Franzoni UNA ulteriore giornata di squalifica , al sig. Mazzara Massimo , quale dirigente accompagnatore , la inibizione fino al 02.12.2007 ed alla societa’ l’ammenda pari a 150,00 Euro. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it