COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 028 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo del Pol. Riparbella avverso esito gara Riparbella – Audace Isola D’Elba del 07.10.2007 . ( risultato 1 – 1 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 028 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo del Pol. Riparbella avverso esito gara Riparbella – Audace Isola D’Elba del 07.10.2007 . ( risultato 1 – 1 ). La pol. Riparbella , inoltra rituale reclamo a questa C.D , affinche’ le venga assegnato vinto l’incontro in oggetto indicato secondo il disposto di cui all’art.17 comma 5 C.G.S . Afferma la societa’ reclamante che all’incontro ha partecipato il calciatore Frangioni Daniele malgrado squalificato , avendo lo stesso una sanzione disciplinare residuale della decorsa stagione sportiva mai scontata. Niente ha controdedotto la societa’ Audace ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Frangioni , venne squalificato per somma di ammonizioni al termine della scorsa stagione sportiva , quando militava nella societa’ Campese . Il provvedimento pubblicato sul C.U 53 del 24.05.2007 e riportato sull’allegato al C.U 9 dell’attuale stagione , non fu scontato nella decorsa stagione sportiva stante la fine dell’attivita’ e quindi doveva essere scontato nella prima gara dell’attuale campionato secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 6 C.G.S . Il calciatore non ha scontato il provvedimento nella prima gara (Valpiana – Audace Elba del 23.09.2007 , schierato in campo dal 24° del 2° tempo con il numero 13 ) e neanche nella seconda gara (Audace Elba - Geotermica del 30.09.2007 schierato con il numero 8 ) tanto da risultare ancora in posizione irregolare nella terza gara, quella appunto in contestazione P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed infligge alla societa’ Audace Elba la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S . Infligge Inoltre le seguenti sanzioni accessorie , al calciatore Frangioni UNA ulteriore giornata di squalifica , al sig. Balestrino Graziano , quale dirigente accompagnatore , la inibizione fino al 02.12.2007 ed alla societa’ l’ammenda pari a 150,00 Euro. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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