COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 026 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo del Pol. Montemarano avverso esito gara Capalbio – Montemarano del 07.10.2007 . ( risultato 4 – 1 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 026 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo del Pol. Montemarano avverso esito gara Capalbio - Montemarano del 07.10.2007 . ( risultato 4 – 1 ). Ia pol. Montemarano , inoltra rituale reclamo a questa C.D , affinche’ le venga assegnato vinto l’incontro in oggetto indicato secondo il disposto di cui all’art.17 comma 5 C.G.S . Afferma la societa’ reclamante che all’incontro ha partecipato il calciatore Teodoli Alessio malgrado fosse squalificato dovendo lo stesso scontare una sanzione disciplinare residuale della decorsa stagione sportiva, mai scontata. Niente ha controdedotto la societa’ Capalbio ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Teodoli , venne squalificato per somma di ammonizioni al termine della scorsa stagione sportiva , quando militava nella societa’ San Andrea . Il provvedimento pubblicato sul C.U 42 del 09.05.2007 delegazione di Grosseto , non fu scontato nella decorsa stagione sportiva stante la fine dell’attivita’ e quindi doveva essere scontato nella prima gara dell’attuale campionato secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 6 C.G.S . Il calciatore quindi , non doveva partecipare alla prima gara dell’attuale campionato , quella appunto in contestazione P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed infligge alla societa’ Capalbio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S . Inoltre infligge, a titolo di sanzioni accessorie al calciatore Teodoli UNA ulteriore giornata di squalifica , al sig. Cianchetta Alioska , quale dirigente accompagnatore , la inibizione fino al 02.12.2007 ed alla societa’ l’ammenda pari a 150,00 Euro. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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