COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 029 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della A.G.D Virtus e Robur avverso esito gara Vagli 2004 – Virus e Robur del 29.09.2007 . ( risultato 1 – 1 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 029 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della A.G.D Virtus e Robur avverso esito gara Vagli 2004 - Virus e Robur del 29.09.2007 . ( risultato 1 – 1 ). Ia soc. Virus e Robur Castelnuovo , inoltra rituale reclamo a questa C.D , affinche’ le venga assegnato vinto l’incontro in oggetto indicato secondo il disposto di cui all’art.17 comma 5 C.G.S . Afferma la societa’ reclamante che all’incontro ha partecipato il calciatore Gaspari Riccardo malgrado fosse squalificato , risultando a suo carico una sanzione disciplinare residuale della decorsa stagione sportiva mai scontata. Niente ha controdedotto la societa’ Vagli ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Gaspari , venne squalificato per somma di ammonizioni al termine della scorsa stagione sportiva . Il provvedimento pubblicato sul C.U 39 del 19.04.2007 delegazione di Lucca , non fu scontato nella decorsa stagione sportiva stante la fine dell’attivita’ , come opportunamente indicato dalla delegazione di Lucca, quindi doveva essere scontato nella prima gara dell’attuale campionato secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 6 C.G.S . Il calciatore quindi , non doveva partecipare alla prima gara dell’attuale campionato , quella appunto in contestazione P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed infligge alla societa’ Vagli 2004 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S . Inoltre infligge al calciatore Gaspari UNA ulteriore giornata di squalifica , al sig. Calducci Diego , quale dirigente accompagnatore , la inibizione fino al 02.12.2007 ed alla societa’ l’ammenda pari a 150,00 Euro, quali sanzioni accessorie previste nei casi di specie. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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