COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 024 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della Soc. Remole Calcio a cinque avverso esito Remole – Sancat del 28.09.2007 . ( risultato 3 – 8 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 2/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 024 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della Soc. Remole Calcio a cinque avverso esito Remole - Sancat del 28.09.2007 . ( risultato 3 – 8 ). Ia soc. Remole , inoltra rituale reclamo a questa C.D , affinche’ le venga assegnato vinto l’incontro in oggetto indicato secondo il disposto di cui all’art.17 comma 5 C.G.S . Afferma la societa’ reclamante che all’incontro ha partecipato il calciatore Nicolai Moreno soggetto a squalifica , avendo lo stesso una sanzione disciplinare residuale della decorsa stagione sportiva mai scontata. Niente ha controdedotto la societa’ Sancat ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Nicolai , venne squalificato per somma di ammonizioni al termine della scorsa stagione sportiva . Il provvedimento pubblicato sul C.U 53 del 24.05.2007 , non fu scontato nella decorsa stagione sportiva stante la fine dell’attivita’ , quindi doveva essere scontato nella prima gara dell’attuale campionato secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 6 C.G.S . Il calciatore quindi , non aveva titolo per partecipare alla prima gara dell’attuale campionato , quella appunto in contestazione P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed infligge alla societa’ Sancat la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S . Inoltre infligge le seguent isanzioni accessorie previste dalla normativa vigente : al calciatore Nicolai UNA ulteriore giornata di squalifica , al sig. Rossi Carlo , quale dirigente accompagnatore , la inibizione fino al 02.12.2007 ed alla societa’ l’ammenda pari a 150,00 Euro. Ordina restituirsi la tassa reclamo
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