COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 038 – stagione sportiva 2007/08 Gara S.Donnino – Carmiglianello ( 0-0) del 14/10/07. Campionato di I categoria, in C.U.R.T. n.18 del18/10/07.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
038 – stagione sportiva 2007/08 Gara S.Donnino – Carmiglianello ( 0-0) del 14/10/07. Campionato di I categoria, in C.U.R.T. n.18 del18/10/07.
Reclama la società Carmiglianello avverso la squalifica dei seguenti calciatori:
1) Scalici Filippo, squalifica per tre giornate “ per condotta violenta verso un calciatore avversario”.
2) Lupo Giacomo, squalifica per 5 giornate in quanto “espulso per condotta violenta verso un avversario, alla notifica della conseguente espulsione rivolgeva al D.G. frase irriguardosa”.
La reclamante, in entrambi i casi, sostiene la mancanza di particolare violenza negli atteggiamenti dei propri tesserati e relativamente al Lupo, ammette una manifestazione di dissenso, senza tuttavia aggiungere altri particolari.
La reclamante conclude per una riduzione delle sanzioni e per essere udita in giudizio.
L’arbitro, sentito anche per le vie brevi, ha confermato l’assunto in prime cure.
La reclamante ha rinunciato all’audizione.
La posizione del calciatore Scalici è stata esaminata all’udienza del 26/10/07 per motivi di celerità stante la minore durata della sanzione.
La C.D.T.T. respinge il reclamo per entrambi i tesserati.
Nel merito, il Collegio ritiene che le contestazioni ascritte ai tesserati debbano essere sanzionate con severità in quanto rientranti nella categoria degli atti violenti per i quali il C.G.S. anche nel testo novellato, pone particolare attenzione.
Nello specifico il comportamento del calciatore Scalici Filippo non può trovare giustificazione in quanto consistente in una gomitata ed un calcio ad un avversario con pallone lontano dal gioco, qualificati dall’arbitro come volontari.
Per quanto attiene invece il calciatore Lupo, il gesto violento deve essere raffigurato nello schiaffo dato volontariamente ad un avversario, mentre l’ulteriore periodo di squalifica ricevuto, deve essere considerato nelle parole irriguardose rivolte al D.G.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo proposto dalla società Carmignanello in entrambi i capi, disponendo l’addebito della tassa di reclamo qualora non escussa.
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