COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 035 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della G.S Butese calcio avverso esito gara Ghezzano – Butese del 13.10.2007. (risultato 2 – 1 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 035 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della G.S Butese calcio avverso esito gara Ghezzano - Butese del 13.10.2007. (risultato 2 – 1 ). La soc. Butese , inoltra rituale reclamo a questa C.D.T , affinche’ le venga assegnato vinto l’incontro in oggetto indicato secondo il disposto di cui all’art.17 comma 5 C.G.S . Afferma la societa’ reclamante che all’incontro ha partecipato il calciatore Bianchi Andrea malgrado squalificato , avendo lo stesso una sanzione disciplinare residuale della decorsa stagione sportiva mai scontata. Niente ha controdedotto la societa’ Ghezzano malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Bianchi , venne squalificato per somma di ammonizioni al termine della scorsa stagione sportiva . Il provvedimento pubblicato sul C.U 44 del 30.05.2007 delegazione di Pisa , non fu scontato nella decorsa stagione sportiva stante la fine dell’attivita’ , come opportunamente indicato dalla delegazione di Pisa, quindi doveva essere scontato nella prima gara dell’attuale campionato secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 6 C.G.S . Il calciatore ha viceversa partecipato alla prima gara dell’attuale campionato e quindi , si trovava in posizione irregolare anche nella seconda , quella appunto in contestazione. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed infligge alla societa’ Ghezzano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S . Inoltre infligge al calciatore Bianchi Andrea UNA ulteriore giornata di squalifica , al sig. Mazzoni Luca , quale dirigente accompagnatore , la inibizione fino al 15.12.2007 ed alla societa’ l’ammenda pari a 150,00 Euro. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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