COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 042 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società U.S. Orbetello avverso la decisione del G.S.T. di Grosseto che ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Maggiolini Simone. C.U. n. 15/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 15/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 042 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società U.S. Orbetello avverso la decisione del G.S.T. di Grosseto che ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Maggiolini Simone. C.U. n. 15/2007. “Poichè, lontano dall’ azione di giuoco, teneva comportamento violento nei confronti di un avversario. Sanzione aggravata perché capitano”. Questa la motivazione del provvedimento assunto dal G.S.T. di Grosseto nei confronti del calciatore Maggiolini Simone, sanzionato come indicato in epigrafe. La U.S. Orbetello impugna il provvedimento così argomentando: - il gesto compiuto dal calciatore , che è all’origine del provvedimento, non era rivolto a causare danni fisici all’avversario cosa, peraltro, non verificatasi; - pur rivestendo il calciatore la qualifica di capitano la sanzione appare eccessiva; - il provvedimento disciplinare non può che avere esito negativo nella formazione del giovane calciatore. Conclude chiedendo una riduzione della sanzione. Esaminata la questione, la C.D.T. delibera di accogliere il reclamo ma non per i motivi addotti con il gravame, che appaiono infondati alla luce di quanto risulta dagli atti ufficiali. La delibera è infatti censurabile sotto il profilo della congruità della sanzione inflitta non potendosi comminare la aggravante che deriva dall’essere un calciatore oggetto di provvedimento disciplinare se non nei casi di atti di violenza compiuti nei confronti degli ufficiali di gara da calciatori rimasti sconosciuti. (art. 3 C.G.S.). Nella fattispecie si è trattato di un atto di violenza commesso a danno di un calciatore avversario. E’ comunque da rilevare che il calciatore che funge da capitano, proprio in virtù di tale incarico, è tenuto ad un comportamento esemplarmente corretto. P.Q.M. la C.D.T. delibera di accogliere il reclamo e per gli effetti riduce la squalifica a tre giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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