COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 041- Stagione sportiva 2007/08. Reclamo della A.S.D Cevolese avverso esito gara Butese – Cevolese del 20.10.2007 ( risultato 1 – 0 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 041- Stagione sportiva 2007/08. Reclamo della A.S.D Cevolese avverso esito gara Butese – Cevolese del 20.10.2007 ( risultato 1 – 0 ) Il 20 ottobre 2007 , si disputano le gare valide per la terza giornata del campionato di terza categoria delegazione provinciale di Pisa . Alla gara in oggetto indicata prende parte il calciatore Pieracci Simone , schierato dalla soc. Butese con il numero 3 in posizione irregolare , a dire della reclamante , in quanto squalificato per un provvedimento risalente alla decorsa stagione sportiva e mai scontato. Pertanto chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo il disposto dell’art. 17 comma 5 C.G.S. Niente controdeduce la societa’ Butese malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto per le considerazioni che seguono. Il calciatore Pieracci Simone , tesserato per la soc. Sextum Bientina , partecipa , nella decorsa stagione sportiva, al campionato juniores e al termine della stessa viene raggiunto da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara per somma di ammonizioni. (C.U 41 del 10 maggio 2007 comitato di Pisa). Il provvedimento non trova esecuzione stante la fine dell’attivita’ tanto da risultare ancora pendente nell’attuale stagione sportiva Avendo il Pieracci , nato il 23.09.1986 , superato il limite di eta’ per poter essere considerato juniores ( per questa stagione sportiva lo sono i nati dal 01 gennaio 1989 ) deve essere considerato in organico alla prima squadra nella quale deve scontare il provvedimento pendente (art.22 comma 6 C.G.S ). Dall’esame degli atti risulta che la società Butese ha impiegato il calciatore nella gara Butese – Guasticce del 06.10.2007 , nella gara Ghezzano – Butese del 13.10.2007 e nella gara oggi in contestazione , sempre in maniera irregolare , P.Q.M. La C.D accoglie il reclamo ed infligge alla societa’ Butese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S . Inoltre infligge al calciatore Pieracci UNA ulteriore giornata di squalifica , al sig. Matteoli Giuliano , quale dirigente accompagnatore , la inibizione fino al 22.12.2007 ed alla societa’ l’ammenda pari a 150,00 Euro. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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