COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 031 – Stagione Sportiva 2007/08 .Reclamo A.S. Vaianese Avverso Squalifica Del Calciatore Coltellaccio Federico Fino Al 1152009 (C.U. N° 17 Del 11102007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 031 – Stagione Sportiva 2007/08 .Reclamo A.S. Vaianese Avverso Squalifica Del Calciatore Coltellaccio Federico Fino Al 1152009 (C.U. N° 17 Del 11102007) Reclama la A.S. Vaianese, avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso il D.G. alla notifica colpiva con uno schiaffo la mano dell’arbitro e con un calcio la coscia dello stesso, senza peraltro provocare dolore. Uscendo dal campo minacciava il D.G. ed a fine gara lo applaudiva ironicamente”. La reclamante pur ammettendo i fatti, giustifica il proprio giocatore sostenendo che sarebbe stato colto da raptus dopo che, essendo andato per dividere i contendenti di una zuffa, avrebbe preso una gomitata al volto che lo avrebbe fatto “sragionare”. Afferma altresì di essersi recato nello spogliatoio arbitrale a fine gara per sincerarsi delle condizioni dell’arbitro e per scusarsi, accompagnato da un dirigente. La C.D. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, ascoltata la reclamante su sua espressa richiesta, all’udienza 16 novembre 2007, acquisiti ulteriori elementi presso il D.G. per le vie brevi, decide di accogliere il reclamo. L’arbitro nel supplemento ribadisce l’assoluta volontarietà del gesto del Coltellaccio e conferma il rapporto, né del resto la reclamante ne aveva contestato il contenuto. Peraltro in relazione a quanto sostenuto nel reclamo, il D.G. conferma che era in atto una zuffa tra calciatori, così come conferma che il calciatore si sia recato accompagnato da un dirigente nel suo spogliatoio a fine gare, pur senza scusarsi. La C.D. osserva che i fatti contestati non sono in discussione anche per il leale comportamento processuale della reclamante, che li ha ammessi. Il reclamo va peraltro accolto sotto il profilo della congruità della sanzione. Oltre alla attenuante fornita dal leale comportamento processuale, va in questa sede applicato, per la determinazione della sanzione, anche il vincolo della continuazione, essendo l’episodio contestato al Coltellaccio, sommatoria di due episodi distinti (lo schiaffo alla mano ed il calcio alla coscia), ma avvenuti nello stesso contesto e nella medesima azione lesiva. Inoltre lo stesso arbitro riconosce di non aver subito conseguenza alcuna, sì che da far ritenere che entrambi i colpi inferti non siano stati di particolare violenza, poiché in caso contrario avrebbero sicuramente prodotto danni eo causato dolore. Alla luce di tale considerazioni, la sanzione deve essere attenuata, ma comunque, data la natura comunque violenta del gesto nei confronti della’arbitro, deve essere afflittiva ed importante. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a Coltellaccio Federico fino al 31122008 ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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