COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI 046 – STAGIONE SPORTIVA 2007/08 .Gara Nuova A.C. Foiano / U.S.Castiglionese (1-1) del 21/10/2007. Campionato Allievi B. In C.U. Provinciale di Arezzo n.11 del 24/10/2007.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO ALLIEVI
046 – STAGIONE SPORTIVA 2007/08 .Gara Nuova A.C. Foiano / U.S.Castiglionese (1-1) del 21/10/2007. Campionato Allievi B. In C.U. Provinciale di Arezzo n.11 del 24/10/2007.
Reclama la società Castiglionese avverso la sanzione pecuniaria di €. 150,00 per “Comportamento dei propri sostenitori (insulti razzisti tra il 25° e il 30° del primo tempo). Episodio isolato”.
La reclamante sostiene la propria tesi difensiva su due cardini fondamentali: da un lato, siccome la partita si disputava in campo avverso non si comprende da cosa il D.G. abbia tratto convincimento che a pronunciare gli insulti fossero stati i sostenitori della Castiglionese dall’altro, visto che gli unici calciatori di colore si trovavano nelle file della Castiglionese, non si comprende come i sostenitori della stessa squadra possano avere inveito contro i propri calciatori.
La reclamante conclude per la cancellazione della sanzione.
Il D.G., nel supplemento di rapporto dichiara di avere individuato i sostenitori della Castiglionese dalle bandiere con i colori di questa squadra e conferma che i giocatori di colore si trovavano effettivamente nei ranghi della predetta società.
La C.D.T.T. letti gli atti ufficiali respinge il reclamo.
Per quanto concerne il fatto, non vi sono dubbi circa gli accadimenti, ovvero che alcuni sostenitori della società Castiglionese hanno insultato, con espressioni riconducibili al razzismo, alcuni calciatori di colore.
La giustificazione addotta dalla reclamante non può trovare alcun accoglimento in quanto il fatto che le espressioni poste in essere siano state indirizzate ai propri calciatori invece che agli avversari, non cambia i termini della vicenda.
Un precetto deve essere chiaro: è vietato porre in essere atteggiamenti (frasi, cori, canzoni ecc.) riconducibili a forme di razzismo, pertanto le condotte in tale senso devono essere punite.
Il C.G.S. all’art. 11 sanziona le violazioni di quanto antecedentemente asserito ed in particolare, il comma 3 del citato, impone un minimo edittale della pena che, nel caso di specie, ammonta ad €. 500,00 ed è da tale importo minimo che il G.S. doveva fare riferimento per la graduazione della sanzione. (da €. 500,00 ad €. 20.000,00).
Da notare inoltre che la predetta società è stata sanzionata, nella stessa gara, con l’ammenda di €. 150,00 per lancio di materiale pirotecnico ma, in questo caso, non è stato interposto reclamo. Orbene, anche in merito a questa decisione, non è stato tenuto conto del disposto di cui all’art. 12 commi 3 e 6 del C.G.S. che prevede la sanzione da un minimo edittale di €.500,00 ad un massimo di €. 15.000,00.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo ed ai sensi dell’art. 36 comma 3 del C.G.S. cassa la decisione del G.S. infliggendo alla società Castiglionese, per i fatti ascritti e reclamati, l’ammenda di €. 500,00.
Dispone altresì l’incameramento della tassa di reclamo.
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