COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 043 stagione sportiva 2007/08 .Reclamo della A.S. Lastrigiana avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Giotti Leonardo fino al 30/01/2007. (C.U. n.15 del 24/10/2007.)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
043 stagione sportiva 2007/08 .Reclamo della A.S. Lastrigiana avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Giotti Leonardo fino al 30/01/2007. (C.U. n.15 del 24/10/2007.)
Nel corso del 2° tempo della gara Lastrigiana-Limite e Capraia, valevole per il campionato provinciale allievi B, il calciatore Giotti Leonardo veniva allontanato dal terreno di gioco per aver indirizzato uno sputo a circa un metro dai piedi del D.G. Dopo l’espulsione si allontanava dal campo ma, a fine gara, fuori dal terreno di gioco, offendeva l’arbitro. Per tali comportamenti veniva sanzionato con una squalifica fino al 30-01-2008.
Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la Lastrigiana che, pur ammettendo il gesto contestato al calciatore, lo qualifica come meramente istintivo, scaturente da una decisione tecnica sfavorevole alla Lastrigiana. Per quanto concerne le offese, invece, la reclamante nega che a fine gara il proprio tesserato abbia posto in essere comportamenti contrari al CGS. Per tali motivi la società chiede una attenuazione della sanzione e chiede, altresì, di essere ascoltata.
In data 16-11-2007 compariva davanti a questa C.D. il sig. Cansani Renzo in rappresentanza della A.S. Lastrigiana, come da giusta delega in atti. Anche in tale sede il delegato della società ribadiva l’assoluta involontarietà del gesto contestato che comunque non era rivolto al D.G..
Differentemente da quanto affermato in sede di reclamo il rappresentante della società si dichiara dispiaciuto delle offese pronunciate nei confronti dell’arbitro, ricordando però il comportamento esemplare tenuto fino ad ora dal proprio tesserato. Ribadisce pertanto la richiesta di riduzione della squalifica.
L’arbitro in sede di supplemento di rapporto gara, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo,afferma in maniera assoluta che lo sputo era diretto verso di lui in quanto il giocatore in questione contestualmente al gesto lo guardava in faccia.
Alla luce dei fatti sopra esposti e delle risultanze documentali questa C.D. ritiene che non vi siano dubbi in relazione ai fatti ascritti al calciatore in questione. Ne, tantomeno, può essere preso in considerazione, ai fini di una riduzione della sanzione, il comportamento esemplare tenuto dal calciatore fino ad ora. Trattandosi di un campionato per allievi appare naturale e comunque auspicabile che i comportamenti in campo siano improntati sempre all’osservanza dei principi di lealtà e correttezza nei confronti degli avversari e degli arbitri. Pertanto la sanzione disposta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti ascritti al calciatore.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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