COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 047 – stagione sportiva 2007/08 . reclamo della soc. Avanguardia avverso dec. Del G.S Provinciale di Pistoia. Squalifica Gelli Luca per 2 gare ( C.U 16 del 31.10.2007 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 22/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 047 – stagione sportiva 2007/08 . reclamo della soc. Avanguardia avverso dec. Del G.S Provinciale di Pistoia. Squalifica Gelli Luca per 2 gare ( C.U 16 del 31.10.2007 ) La societa’ Avanguardia , ritenendo troppo gravosa la sanzione assunta nei confronti del proprio tesserato , chiede a questa Commissione una revisione del provvedimento in oggetto indicato. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 C.G.S. Il dettato normativo indica come non siano reclamabili le squalifiche a calciatori fino a due giornate. P.Q.M La C.D.T. toscana dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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