COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A seguito del deferimento d.d. 29.10.07 nel Campionato Allievi regionali nei confronti di FC Bolzano – Bozen 1996; dei calciatori Imeri Fation e Ibrahimi Erold e del dirigente Franco Nicolussi; sono presenti la Commissione Disciplinare, il sostituto procuratore avv. Paolo Rosa e le parti.
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 22/11/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A seguito del deferimento d.d. 29.10.07 nel Campionato Allievi regionali nei confronti di FC Bolzano –
Bozen 1996; dei calciatori Imeri Fation e Ibrahimi Erold e del dirigente Franco Nicolussi; sono presenti la
Commissione Disciplinare, il sostituto procuratore avv. Paolo Rosa e le parti.
Visto l’art. 23 del CGS il sostituto procuratore federale avv. Paolo Rosa propone di concordare la
definizione del procedimento ai sensi del sopra citato articolo. Le parti tutte presenti dichiarano nel loro
operato di aver agito nella totale buona fede, affermando altresì che i giocatori nulla potevano conoscere
in ordine alla loro posizione, riconoscendo peraltro l’oggettiva esistenza dei fatti contestati dichiarandosi
disponibili ad accordarsi con la procura federale sulla sanzione.
Ciò premesso le parti concordano come sanzione l’applicazione della squalifica di una giornata a carico
dei calciatori Imeri Fation e Ibrahimi Erold; l’inibizione fino al 22 febbraio 2008 del dirigente Franco
Nicolussi e la penalizzazione di un punto in classifica per la società.
La commissione, preso atto, visto l’art. 23 CGS, ritenuta congrua la sanzione proposta, adotta la
seguente ordinanza:
la squalifica dei calciatori Imeri Fation e Ibrahimi Erold per una giornata ciascuno;
l’inibizione fino al 22 febbraio 2008 del dirigente Franco Nicolussi;
la penalizzazione di un punto in classifica per la società FC Bolzano – Bozen 1996.
A seguito del deferimento d.d. 29.10.07 nel Campionato Allievi Regionali nei confronti di FC Merano
Meran Calcio del calciatore Mirco Mancin e del dirigente Daniel Bisterzo; sono presenti la Commissione
Disciplinare, il sostituto procuratore avv. Paolo Rosa e le parti.
Visto l’art. 23 del CGS il sostituto procuratore federale avv. Paolo Rosa propone di concordare la
definizione del procedimento ai sensi del sopra citato articolo. Le parti tutte presenti dichiarano nel loro
operato di aver agito nella totale buona fede, affermando altresì che i giocatori nulla potevano conoscere
in ordine alla loro posizione, riconoscendo peraltro l’oggettiva esistenza dei fatti contestati dichiarandosi
disponibili ad accordarsi con la procura federale sulla sanzione.
Ciò premesso le parti concordano come sanzione l’applicazione della squalifica di una giornata a carico
del calciatore Mirco Mancin; l’inibizione fino al 22 febbraio 2008 del dirigente Daniel Bisterzo. e la
penalizzazione di un punto in classifica per la società.
La commissione, preso atto, visto l’art. 23 CGS, ritenuta congrua la sanzione proposta, adotta la
seguente ordinanza:
la squalifica del calciatore Mirco Mancin per una giornata;
l’inibizione sino al 22 febbraio 2008 del dirigente Daniel Bisterzo;
la penalizzazione di un punto in classifica per la società FC Merano Meran Calcio.
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