COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 031 del 02/11/2007 UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICALE – S.ARCANGELO DISPUTATA IL 14.10.2007 A PANICALE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA) – cu 31 / 863 –

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 031 del 02/11/2007 UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICALE - S.ARCANGELO DISPUTATA IL 14.10.2007 A PANICALE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA) - cu 31 / 863 - _ Squalifica inflitta al calciatore Delussu Salvatore per tre giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.10.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur convocato regolarmente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Dall’audizione del rappresentante della società reclamante è stato possibile ricostruire puntualmente il comportamento antisportivo tenuto dal calciatore Delussu Salvatore. Tuttavia a parere di questa Commissione l’atteggiamento del calciatore Delussu non è stato in alcun modo violento; lo stesso ha infatti solamente sfiorato con la sua mano la guancia di un calciatore avversario senza procurare allo stesso conseguenza alcuna. Il gesto può essere considerato come reazione spontanea e smodata ad un fallo subito e la sanzione contenuta in due giornate effettive di gara. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C.D. Panicale, riduce la squalifica inflitta al calciatore Delussu Salvatore a due giornate effettive di gara. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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