COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 031 del 02/11/2007 UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICALE – S.ARCANGELO DISPUTATA IL 14.10.2007 A PANICALE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA) – cu 31 / 863 –
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 031 del 02/11/2007
UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE IN RIFERIMENTO
ALLA GARA PANICALE - S.ARCANGELO DISPUTATA IL 14.10.2007 A PANICALE
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.10.2007 PUBBLICATO IN PARI
DATA)
- cu 31 / 863 -
_ Squalifica inflitta al calciatore Delussu Salvatore per tre giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.10.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara
seppur convocato regolarmente.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Dall’audizione del rappresentante della società reclamante è stato possibile
ricostruire puntualmente il comportamento antisportivo tenuto dal calciatore Delussu
Salvatore.
Tuttavia a parere di questa Commissione l’atteggiamento del calciatore Delussu
non è stato in alcun modo violento; lo stesso ha infatti solamente sfiorato con la sua mano
la guancia di un calciatore avversario senza procurare allo stesso conseguenza alcuna. Il
gesto può essere considerato come reazione spontanea e smodata ad un fallo subito e la
sanzione contenuta in due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C.D. Panicale, riduce la squalifica inflitta al
calciatore Delussu Salvatore a due giornate effettive di gara.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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