• Stagione sportiva: 2007/2008
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 033 del 09/11/2007
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Il 31.07.2007 la Corte di Giustizia Federale rimetteva a questa Commissione copia del
Comm. Uff. 6/CGF del 27.07.2007 contenente il dispositivo della delibera relativa
all’appello presentato dal Sig. Sestili Umberto avverso la precedente delibera della
Commissione per un vizio procedurale.
Il Sig. Sestili Umberto, pertanto deve rispondere della violazione di cui agli artt. 94 delle
N.O.I.F. [accordi in contrasto con le norme], 39, comma 2 del Regolamento della LND [gli
accordi e le convenzioni] e, 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva [violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità sportiva] per i comportamenti così come
succintamente descritti nella parte motiva, così come da deferimento del 5.03.2007 da
parte del Procuratore Federale della F.I.G.C.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 033 del 09/11/2007
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Il 31.07.2007 la Corte di Giustizia Federale rimetteva a questa Commissione copia del
Comm. Uff. 6/CGF del 27.07.2007 contenente il dispositivo della delibera relativa
all’appello presentato dal Sig. Sestili Umberto avverso la precedente delibera della
Commissione per un vizio procedurale.
Il Sig. Sestili Umberto, pertanto deve rispondere della violazione di cui agli artt. 94 delle
N.O.I.F. [accordi in contrasto con le norme], 39, comma 2 del Regolamento della LND [gli
accordi e le convenzioni] e, 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva [violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità sportiva] per i comportamenti così come
succintamente descritti nella parte motiva, così come da deferimento del 5.03.2007 da
parte del Procuratore Federale della F.I.G.C.
F A T T O
E’ presente l’Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.
nonchè l’incolpato, assistito dall’Avv. Baiocchi Cristian.
Il deferimento giunge per la seconda volta a questa Commissione a seguito del rinvio da
parte della Corte di Giustizia Federale che, con decisione del 27.07.2007, ha accolto il
ricorso del calciatore Sestili Umberto avverso la precedente delibera della Commissione
Disciplinare per un vizio procedurale.
I fatti oggetto del deferimento risultano sostanzialmente pacifici in quanto
documentalmente emergenti.
In particolare “ dall’accordo privato” del 21.12.2004 stipulato tra il Sestili e l’A.S. Virgilio
Maroso emerge inconfutabilmente la violazione da parte dei contraenti del disposto di cui
all’art. 94 delle NOIF nonché dell’art.39 c. 2 del Regolamento del LND, i quali
notoriamente vietano accordi di carattere economico tra società e calciatori non
professionisti al di fuori dei casi espressamente previsti, tra i quali non è certamente
riconducibile l’accordo in esame.
E’ pertanto indiscutibile la responsabilità del Sestili.
Quanto alla sanzione, si ritiene equo contenerla nel minimo edittale di un anno, così come
peraltro richiesto dal rappresentante della Procura Federale.
P.Q.M.
Delibera di infliggere al calciatore Sestili Umberto la sanzione della squalifica di un anno.
Così deciso in Perugia il 08.11.2007.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 033 del 09/11/2007
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Il 31.07.2007 la Corte di Giustizia Federale rimetteva a questa Commissione copia del
Comm. Uff. 6/CGF del 27.07.2007 contenente il dispositivo della delibera relativa
all’appello presentato dal Sig. Sestili Umberto avverso la precedente delibera della
Commissione per un vizio procedurale.
Il Sig. Sestili Umberto, pertanto deve rispondere della violazione di cui agli artt. 94 delle
N.O.I.F. [accordi in contrasto con le norme], 39, comma 2 del Regolamento della LND [gli
accordi e le convenzioni] e, 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva [violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità sportiva] per i comportamenti così come
succintamente descritti nella parte motiva, così come da deferimento del 5.03.2007 da
parte del Procuratore Federale della F.I.G.C."