COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 033 del 09/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PANICAROLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICAROLA – CORCIANO DISPUTATA IL 07.10.2007 A PANICAROLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 10.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 033 del 09/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PANICAROLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICAROLA - CORCIANO DISPUTATA IL 07.10.2007 A PANICAROLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 10.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOCCI LORENZO PER CINQUE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.11.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur convocato regolarmente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal calciatore Tocci Lorenzo è stato ammesso anche dalla stessa società reclamante. Tuttavia le minacce non si sono consumate in alcun modo tant’è che il calciatore una volta sanzionato con la espulsione si allontanava dal terreno di gioco senza provocare problemi. Per quanto sopra la sanzione inflitta al calciatore Tocci Lorenzo può essere contenuta in quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Panicarola, riduce la squalifica inflitta al calciatore Tocci Lorenzo a quattro giornate effettive di gara. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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