COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008– Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO POL. LOREGGIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 20 del 19/9/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Udrea Alexandru Flori – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008– Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. RICORSO POL. LOREGGIA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 20 del 19/9/2007
– Squalifica per tre giornate giocatore Udrea Alexandru Flori – Campionato di 1^ Categoria
La Società Pol. Loreggia ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto,
pubblicata nel Comunicato n. 20 del 19/9/2007, con la quale veniva irrogata la squalifica per tre giornate a carico del
calciatore Udrea Alexandru Flori “per intervento particolarmente violento nei confronti di un avversario provocandogli
epistassi”.
La Società opponente asserisce che il provvedimento inflitto nei confronti del calciatore Udrea Alexandru Flori appare
eccessivo rispetto ai fatti commessi.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto ricorso presentato ritualmente dalla Pol. Loreggia;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuta la congruità della sanzione comminata e della relativa motivazione
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il reclamo avanzato dalla Pol. Loreggia;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Udrea Alexandru Flori;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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