COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RECLAMO F.C.BUSSOLENGO Avverso regolarità gara Alfa Dolcè Marana Forni – Bussolengo del 16/9/2007 – Campionato 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RECLAMO F.C.BUSSOLENGO Avverso regolarità gara Alfa Dolcè Marana Forni - Bussolengo del 16/9/2007 – Campionato 2^ Categoria La Società F.C. Bussolengo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra Alfa Dolcè Marana Forni, del giocatore Zenorini Alberto perché squalificato. 21/265 la Commissione Disciplinare Territoriale visti gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini, dalle quali é risultato che il giocatore Zenorini Alberto (Alfa Dolcé Marana Forni) è stato squalificato per una giornata di gara per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri di Play-Out del Campionato di 2^ Categoria della stagione 2006/2007, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.62 (pag. 1105) del 23/5/2007 del C.R. Veneto; appare evidente quindi che la sanzione disciplinare pendente, a carico del calciatore, doveva essere scontata in occasione del primo incontro del Campionato di 2^ Categoria della stagione sportiva 2007/2008, cui partecipa la Società; Alfa Dolcè Marana Forni; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’A.C. Alfa Dolcé Marana Forni non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dalla F.C. Bussolengo; • di porre a carico dell’A.C. Alfa Dolcè Marana Forni il disposto di cui all’art. 17, 5° comma del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Alfa Dolcè Marana Forni – Bussolengo 0 - 3; • di infliggere a carico dell’A.C. Alfa Dolcé Marana Forni la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S,, il calciatore Zenorini Alberto (Alfa Dolcé Marana Forni) per un’ulteriore giornata di gara. La tassa reclamo non è stata versata
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