COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/20088 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RECLAMO A.S.D. LOCARA Avverso regolarità gara Locara – Grezzana del 16/9/2007 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Locara ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare impiego da parte dell’A.C. Grezzana, del Sig. Signorini Federico, quale assistente arbitrale, in quanto squalificato fino al 17/9/2007.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RECLAMO A.S.D. LOCARA Avverso regolarità gara Locara – Grezzana del 16/9/2007 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Locara ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare impiego da parte dell’A.C. Grezzana, del Sig. Signorini Federico, quale assistente arbitrale, in quanto squalificato fino al 17/9/2007. la Commissione Disciplinare Territoriale visti gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini, dalle quali é risultato che il Sig. Signorini Federico, è stato squalificato, in qualità di assistente all’arbitro, sino al 17/9/2007, giusto quanto pubblicato nel Com. Uff. n.18 (pag. 186) del 14/9/2007 del C.R. Veneto; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità dell’utilizzo del Sig. Signori Federico come assistente dell’arbitro nella partita oggetto del reclamo; visto l’art. 19,comma 8 (in riferimento all’art. 19,comma h del C.G.S.) che dispone che i soggetti colpiti da inibizione temporanea possono svolgere,nel periodo in cui la sanzione é eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito della propria Società; visto altresì l’art. n. 22, commi 8 e 11 del C.G.S.; constatato che l’A.C. Grezzana non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S. D. Locara; • di porre a carico dell’A.C. Grezzana il disposto di cui all’art. 17, 5° comma, lettera b) del C.G.S., che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Locara - Grezzana 3 – 0; • di infliggere nei confronti dell’A.C. Grezzana la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver fatto disimpegnare al Sig. Signorini Federico - che non ne aveva titolo – le funzioni di assistente arbitrale; • di infliggere al Sig. Signorini Federico (Grezzana) il provvedimento disciplinare della squalifica sino al 2/10/2007. La tassa reclamo non é stata versata.
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