COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Antonio LOMBARDI (all’epoca dei fatti calciatore A.C. Lonigo) • del Sig. Pierangelo CALLEGARO – Presidente e legale rappresentante A.C. Lonigo • della Società A.C. Lonigo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Antonio LOMBARDI (all’epoca dei fatti calciatore A.C. Lonigo) • del Sig. Pierangelo CALLEGARO – Presidente e legale rappresentante A.C. Lonigo • della Società A.C. Lonigo Il Procuratore federale, con atto del 14 Giugno 2007, prot. 2272/673/pf/SP/mc ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti Soggetti : • il Sig. Antonio LOMBARDI - all’epoca dei fatti calciatore A.C. Lonigo • il Sig. Pierangelo CALLEGARO – Presidente e legale rappresentante A.C. Lonigo per violazione di cui agli artt. 1,comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) a 7,comma 6 del C.G.S. in relazione all’art. 39,comma 2 del Regolamento della L.N.D. ed all’art. 94 ter delle N.O.I.F. • la Società A.C. LONIGO per responsabilità diretta, ex art. 2,comma 4 C.G.S., per la condotta posta in essere dal proprio Presidente, nonché legale rappresentante,S ig. Pierangelo Callegaro Il deferimento del Procuratore Federale é scaturito a seguito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, dai quali é risultato che l’atleta Sig. Antonio Lombardi e la Società A.C. Lonigo, durante il Campionato di Eccellenza della stagione 2005/2006 sottoscrissero accordi economici in contrasto con quanto stabilito dall’art. 94 ter delle NOIF e art. 39 comma 2 della LND. Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D.T., alla riunione del 25/9/2007 sono intervenuti : • il Sig. Antonio LOMBARDI - all’epoca dei fatti calciatore A.C. Lonigo – assistito dal legale Avv. Diego BONAVINA; • il Sig. Pierangelo CALLEGARO – Presidente dell’A.C. Lonigo – assistito dal legale Avv. Giuseppe FRIGOTTO; • la Società A.C. LONIGO – rappresentata dal Presidente Pierangelo CALLEGARO, assistito dall’Avv. Giuseppe FRIGOTTO; • il Sostituto Procuratore della F.I.G.C. Avv. Alberto Pugno Vanoni. 21/267 In sede dibattimentale le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. novellato, e ciò dopo aver ampiamente discusso sul punto. Nello specifico : a) quanto al calciatore Sig. Lombardi Antonio, squalifica di mesi 4 e giorni 14 a far data dal dibattimento (25/9/2007) e fino al 9/2/2008; b) quanto alla Società A.C. Lonigo l’irrogazione dell’ammenda dio € 2.000,00; c) quanto al Presidente dell’A.C. Lonigo Sig. Pierangelo Callegaro l’irrogazione dell’inibizione di mesi 9 e giorni 5 a far data dal dibattimento (25/9/2007) e quindi sino al 30/6/2008. La C.D.T. preso atto di quanto sopra; visto l’art. 23 del C.G.S. novellato; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni sopra indicate dispone l’applicazione delle medesime e cioè : 1) a carico del calciatore Lombardi Antonio (attualmente tesserato Albignasego Calcio S.r.l.) la squalifica di mesi 4 e giorni 14, a far data dal dibattimento del 25/9/2007 e fino al 9/2/2008; 2) a carico della Società A.C. Lonigo l’ammenda di € 2.000,00; 3) a carico del Presidente dell’A.C. Lonigo Sig. Callegaro Pierangelo l’inibizione di mesi 9 e giorni 5 a far data dal dibattimento del 25/9/2007 e sino al 30/6/2008.
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