COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Antonio LOMBARDI (all’epoca dei fatti calciatore A.C. Lonigo) • del Sig. Pierangelo CALLEGARO – Presidente e legale rappresentante A.C. Lonigo • della Società A.C. Lonigo
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Antonio LOMBARDI (all’epoca dei fatti calciatore A.C. Lonigo)
• del Sig. Pierangelo CALLEGARO – Presidente e legale rappresentante A.C. Lonigo
• della Società A.C. Lonigo
Il Procuratore federale, con atto del 14 Giugno 2007, prot. 2272/673/pf/SP/mc ha deferito dinnanzi alla Commissione
Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti Soggetti :
• il Sig. Antonio LOMBARDI - all’epoca dei fatti calciatore A.C. Lonigo
• il Sig. Pierangelo CALLEGARO – Presidente e legale rappresentante A.C. Lonigo
per violazione di cui agli artt. 1,comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) a 7,comma 6 del C.G.S. in relazione
all’art. 39,comma 2 del Regolamento della L.N.D. ed all’art. 94 ter delle N.O.I.F.
• la Società A.C. LONIGO
per responsabilità diretta, ex art. 2,comma 4 C.G.S., per la condotta posta in essere dal proprio Presidente, nonché
legale rappresentante,S ig. Pierangelo Callegaro
Il deferimento del Procuratore Federale é scaturito a seguito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, dai quali é
risultato che l’atleta Sig. Antonio Lombardi e la Società A.C. Lonigo, durante il Campionato di Eccellenza della stagione
2005/2006 sottoscrissero accordi economici in contrasto con quanto stabilito dall’art. 94 ter delle NOIF e art. 39 comma 2
della LND.
Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D.T., alla riunione del 25/9/2007 sono intervenuti :
• il Sig. Antonio LOMBARDI - all’epoca dei fatti calciatore A.C. Lonigo – assistito dal legale Avv. Diego BONAVINA;
• il Sig. Pierangelo CALLEGARO – Presidente dell’A.C. Lonigo – assistito dal legale Avv. Giuseppe FRIGOTTO;
• la Società A.C. LONIGO – rappresentata dal Presidente Pierangelo CALLEGARO, assistito dall’Avv. Giuseppe
FRIGOTTO;
• il Sostituto Procuratore della F.I.G.C. Avv. Alberto Pugno Vanoni.
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In sede dibattimentale le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per l’applicazione di sanzioni ai sensi
dell’art. 23 del C.G.S. novellato, e ciò dopo aver ampiamente discusso sul punto.
Nello specifico :
a) quanto al calciatore Sig. Lombardi Antonio, squalifica di mesi 4 e giorni 14 a far data dal dibattimento (25/9/2007) e
fino al 9/2/2008;
b) quanto alla Società A.C. Lonigo l’irrogazione dell’ammenda dio € 2.000,00;
c) quanto al Presidente dell’A.C. Lonigo Sig. Pierangelo Callegaro l’irrogazione dell’inibizione di mesi 9 e giorni 5 a far
data dal dibattimento (25/9/2007) e quindi sino al 30/6/2008.
La C.D.T. preso atto di quanto sopra;
visto l’art. 23 del C.G.S. novellato;
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni sopra indicate
dispone
l’applicazione delle medesime e cioè :
1) a carico del calciatore Lombardi Antonio (attualmente tesserato Albignasego Calcio S.r.l.) la squalifica di mesi 4 e
giorni 14, a far data dal dibattimento del 25/9/2007 e fino al 9/2/2008;
2) a carico della Società A.C. Lonigo l’ammenda di € 2.000,00;
3) a carico del Presidente dell’A.C. Lonigo Sig. Callegaro Pierangelo l’inibizione di mesi 9 e giorni 5 a far data dal
dibattimento del 25/9/2007 e sino al 30/6/2008.
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