COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 3 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.3. RICORSO ASD PESCHIERA D.G. Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 11 del 19/9/2007 – Squalifica sino 19/12/2007 Assistente Arbitrale Marchetti Paolo; Squalifica per cinque giornate giocatore Bertucco Nicola Attilio – Campionato di 3^ Categoria/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 3 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.3. RICORSO ASD PESCHIERA D.G. Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 11 del 19/9/2007 – Squalifica sino 19/12/2007 Assistente Arbitrale Marchetti Paolo; Squalifica per cinque giornate giocatore Bertucco Nicola Attilio - Campionato di 3^ Categoria/VR La Società A.S.D. Peschiera D.G. ha presentato ricorso avverso le delibere del Comitato Provinciale di Verona pubblicate con il Comunicato n. 11 del 19/9/2007, con le quali il Giudice Sportivo ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica sino al 19/12/2007 a carico dell’assistente arbitrale Sig. Marchetti Paolo, perché “espulso per comportamento offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’arbitro durante la gara, anche successivamente in qualità di spettatore e al momento in cui l’arbitro abbandonava l’impianto sportivo; - squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Bertucco Nicola Attilio, perché “espulso per somma di ammonizioni, offendeva l’arbitro con fare minaccioso ed aggressivo al momento di lasciare il terreno di gioco”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’ASD Peschiera del Garda; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutato che le decisioni dell’Organo di Giustizia di Primo Grado riflettono, sul piano fattuale e sanzionatorio, gli episodi oggetto del presente giudizio, talché appaiono assolutamente congrue; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’ASD Peschiera D G • di confermare la squalifica sino al 19/12/2007 a carico dell’assistente arbitrale Sig. Marchetti Paolo; • di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Bertucco Nicola Attilio; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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