COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 10 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 10.2.2. RICORSO A.S.D. CORNUDA CROCETTA 1920 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 22 del 3/10/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Stradiotto Nicola – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 10 Ottobre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
10.2.2. RICORSO A.S.D. CORNUDA CROCETTA 1920
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 22 del 3/10/2007
– Squalifica per tre giornate giocatore Stradiotto Nicola - Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Cornuda Crocetta 1920 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Veneto pubblicata con il Comunicato n. 22 del 3/10/2007, con la quale il Giudice Sportivo ha assunto la
squalifica per tre giornate a carico del calciatore Stradiotto Nicola, perché “espulso per aver insultato l’arbitro,
allontanandosi reiterava gli insulti”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale ricorso proposto dall’A.S.D. Cornuda Crocetta 1920;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
ritenuta equa la sanzione comminata dall’Organo di Giustizia di Primo Grado, rispetto agli episodi contestati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Cornuda Crocetta 1920;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Reale Luca;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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