COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. RECLAMO A.C.D. OLIMPICA DOSSOBUONO Avverso regolarità gara Olimpica Dossobuono – Pescantina S.Lorenzo del 30/9/2007 – Campionato Provinciale Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. RECLAMO A.C.D. OLIMPICA DOSSOBUONO Avverso regolarità gara Olimpica Dossobuono – Pescantina S.Lorenzo del 30/9/2007 – Campionato Provinciale Allievi La Società A.C.D. Olimpica Dossobuono ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra del Pescantina S.Lorenzo, del giocatore Rebonato Nicolò, perché squalificato. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il reclamo presentato dall’A.C.D. Olimpica Dossobuono; visti gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini dalle quali é risultato : - che il giocatore Rebonato Nicolò é stato squalificato per aver raggiunto il numero di 11 ammonizioni, conseguite nel Campionato Giovanissimi Regionali della stagione 2006/2007, come risulta dal C.U. n. 38 del 19/4/2007 del Comitato Regionale Veneto del S.G.S.; - che il calciatore Rebonato Nicolò, nato il 6/1/1992, non rientra più nella Categoria “Giovanissimi” ma é passato nella Categoria “Allievi”; constatato, alla luce di quanto sopra, che il Rebonato, in base al disposto di cui all’art. 22,6° comma del C.G.S., doveva scontare il provvedimento disciplinare a suo carico nella prima gara della Categoria Allievi della Stagione 2007/2008; accertato, infine, che la Società Pescantina S.Lorenzo non ha utilizzato il Rebonato nella gara in programma il 16/9/2007 del Campionato Allievi Regionali e, così operando, il predetto giocatore ha scontato la squalifica pendente dalla stagione precedente; considerata regolare, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del giocatore Rebonato Nicolò alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il reclamo avanzato dall’A.C.D. Olimpica Dossobuono; • di confermare la validità della gara in oggetto con il risultato acquisito in campo c.s. : Olimpica Dossobuono – Pescantina S.Lorenzo 1 – 3. • Di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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