COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RICORSO A.C. S.ZENO VERONA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 10/10/2007 – Omologazione gara Benaco – S.Zeno Verona del 23/9/2007 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RICORSO A.C. S.ZENO VERONA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 10/10/2007 – Omologazione gara Benaco - S.Zeno Verona del 23/9/2007 - Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. S.Zeno Verona ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto pubblicata con il Comunicato n. 24 del 10/10/2007, con la quale veniva respinto il reclamo presentato dalla Società ricorrente, che verteva sulla regolarità della gara in epigrafe, non riscontrando essere avvenuta alcuna infrazione alle norme regolamentari né federali, né dell’Associazione Italiana Arbitri. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il rituale ricorso proposto dall’A.C. S.Zeno Verona esaminata la documentazione ufficiale in atti; considerato che la decisione del Giudice Sportivo di Primo Grado appare corretta, poiché nessuna norma, nell’intero ordinamento sportivo, vieta la designazione dello stesso arbitro per due partite di campionati differenti, in cui sia coinvolta la medesina Società, talché un simile fatto può essere valutato solo sul piano dell’opportunità e non su quello della legittimità; va sul punto rilevato che il riferimento, fatto dalla ricorrente, all’art. 37, 2° comma, lettera l), (nella formulazione previgente contraddistinto dalla lettera k) del Regolamento A.I.A., non sembra concludente, tenuto conto che l’eventuale incidenza dell’anomalia ivi prevista, ai fini della menomazione dell’idoneità psico-fisica all’attività arbitrale, é rimessa alla soggettiva valutazione dell’arbitro designato, tanté che, nel caso di specie, la Società opponente, al di là del fatto della duplice designazione, non valorizza specifiche censure al direttore di gara basate su un suo anomalo status psico-fisico; ulteriore profilo di infondatezza del ricorso attiene poi al fatto che, nella situazione contestata dalla reclamante, non sarebbe comunque ravvisabile la fattispecie dell’errore tecnico, rilevante ai fini della ripetizione della gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. S.Zeno Verona; • di confermare la validità della gara ed il suo risultato conseguito in campo di : Benaco - S.Zeno Verona 3 – 1; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it