COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RICORSO A.C. S.ZENO VERONA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 10/10/2007 – Omologazione gara Benaco – S.Zeno Verona del 23/9/2007 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. RICORSO A.C. S.ZENO VERONA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del
10/10/2007 – Omologazione gara Benaco - S.Zeno Verona del 23/9/2007 - Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C. S.Zeno Verona ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Veneto pubblicata con il Comunicato n. 24 del 10/10/2007, con la quale veniva respinto il reclamo presentato dalla
Società ricorrente, che verteva sulla regolarità della gara in epigrafe, non riscontrando essere avvenuta alcuna infrazione
alle norme regolamentari né federali, né dell’Associazione Italiana Arbitri.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale ricorso proposto dall’A.C. S.Zeno Verona
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
considerato che la decisione del Giudice Sportivo di Primo Grado appare corretta, poiché nessuna norma, nell’intero
ordinamento sportivo, vieta la designazione dello stesso arbitro per due partite di campionati differenti, in cui sia coinvolta
la medesina Società, talché un simile fatto può essere valutato solo sul piano dell’opportunità e non su quello della
legittimità;
va sul punto rilevato che il riferimento, fatto dalla ricorrente, all’art. 37, 2° comma, lettera l), (nella formulazione previgente
contraddistinto dalla lettera k) del Regolamento A.I.A., non sembra concludente, tenuto conto che l’eventuale incidenza
dell’anomalia ivi prevista, ai fini della menomazione dell’idoneità psico-fisica all’attività arbitrale, é rimessa alla soggettiva
valutazione dell’arbitro designato, tanté che, nel caso di specie, la Società opponente, al di là del fatto della duplice
designazione, non valorizza specifiche censure al direttore di gara basate su un suo anomalo status psico-fisico;
ulteriore profilo di infondatezza del ricorso attiene poi al fatto che, nella situazione contestata dalla reclamante, non
sarebbe comunque ravvisabile la fattispecie dell’errore tecnico, rilevante ai fini della ripetizione della gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C. S.Zeno Verona;
• di confermare la validità della gara ed il suo risultato conseguito in campo di : Benaco - S.Zeno Verona 3 – 1;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RICORSO A.C. S.ZENO VERONA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 10/10/2007 – Omologazione gara Benaco – S.Zeno Verona del 23/9/2007 – Campionato di 1^ Categoria"