COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RECLAMO U.S. CARIANESE Avverso regolarità gara Pescantina S.Lorenzo – Carianese del 16/9/2007 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.3. RECLAMO U.S. CARIANESE
Avverso regolarità gara Pescantina S.Lorenzo - Carianese del 16/9/2007 – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S. Carianese ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la
partecipazione irregolare, nelle fila della squadra del S.Lorenzo Pescantina, di un giocatore squalificato.
La Commissione Disciplinare Territoriale
osserva che la Società Carianese, pur avendo inoltrato reclamo al presente Organo Disciplinare – che non potrebbe
comunque deliberare per la presentazione tardiva dello stesso – ha interessato della stessa vicenda anche il Giudice
Sportivo di Primo Grado, il quale, da parte sua, ha già disposto la trasmissione degli atti, per competenza, alla Procura
Federale (confronta Comunicato Ufficiale del C.R.V. n.25 del 17/10/2007 pagina 5.1.3.);
per tali ragioni
la scrivente Commissione Disciplinare Territoriale ritiene non ci sia luogo a deliberare.
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