COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RECLAMO U.S. CARIANESE Avverso regolarità gara Pescantina S.Lorenzo – Carianese del 16/9/2007 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RECLAMO U.S. CARIANESE Avverso regolarità gara Pescantina S.Lorenzo - Carianese del 16/9/2007 – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S. Carianese ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione irregolare, nelle fila della squadra del S.Lorenzo Pescantina, di un giocatore squalificato. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che la Società Carianese, pur avendo inoltrato reclamo al presente Organo Disciplinare – che non potrebbe comunque deliberare per la presentazione tardiva dello stesso – ha interessato della stessa vicenda anche il Giudice Sportivo di Primo Grado, il quale, da parte sua, ha già disposto la trasmissione degli atti, per competenza, alla Procura Federale (confronta Comunicato Ufficiale del C.R.V. n.25 del 17/10/2007 pagina 5.1.3.); per tali ragioni la scrivente Commissione Disciplinare Territoriale ritiene non ci sia luogo a deliberare.
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