COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. RICORSO U.S.D. FAMILA LENDINARESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 25 del 17/10/2007 – Inibizione Dirigente Turcato Massino sino al 12/11/2007 – Campionato 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. RICORSO U.S.D. FAMILA LENDINARESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 25 del 17/10/2007 – Inibizione Dirigente Turcato Massino sino al 12/11/2007 - Campionato 2^ Categoria La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il ricorso come sopra presentato dall’U.S.D. Famila Lendinarese, ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, che sancisce che il provvedimento dell’inibizione inferiore ad un mese “non é impugnabile in alcuna sede”. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’U.S.D. Famila Lendinarese; • di confermare l’inibizione sino a 12/11/2007 a carico del dirigente Turcato Massimo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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