COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 31 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO A.C. SEDICO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 21 del 17/10/2007 – Squalifica per otto giornate giocatore Dal Farra Davide – Campionato Juniores Provinciale/BL

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 31 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO A.C. SEDICO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 21 del 17/10/2007 – Squalifica per otto giornate giocatore Dal Farra Davide - Campionato Juniores Provinciale/BL La Società A.C. Sedico ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno pubblicata con il Comunicato n. 21 del 17/10/2007, con la quale ha assunto la squalifica per otto giornate a carico del calciatore Dal Farra Davide “perché colpiva ripetutamente ed energicamente un calciatore a terra con calci nella pancia e sulle gambe, salendo sulla schiena dello stesso con entrambi i piedi procurandogli alcuni lividi”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminata la documentazione ufficiale in atti; letto il rituale ricorso proposto dall’A.C. Sedico; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha precisato di non aver potuto personalmente accertare le modalità dell’atterramento del calciatore dell’U.S. Alpago, ma di aver assistito unicamente all’episodio relativo ai calci alla pancia ed alle gambe nei confronti dello stesso, precisando inoltre di non aver constatato la presenza di lividi sul suo corpo, ma che quanto da lui riportato in referto sul punto, é frutto di notizie riportategli da dirigenti dell’Alpago; ritenuto che, peraltro, lo stesso giocatore dell’Alpago non dava segnali di aver ricevuto danni fisici particolari, rendendosi immediatamente disponibile alla ripresa del gioco; alla luce delle maggiori precisazioni fornite dal direttore di gara, si ritiene che la sanzione da infliggere in concreto, al Dal Farra, appare meno grave di quella comminata, atteso il parziale ridimensionamento dei fatti 28/436 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.C. Sedico; • di ridurre a cinque giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Dal Farra Davide. La tassa reclamo non é stata versata.
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