COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 7 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RICORSO A.S.D. GREGORENSE TRINITAS Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 15 del 24/10/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore Piredda Federico – Campionato 3^ Categoria/PD
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 7 Novembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. RICORSO A.S.D. GREGORENSE TRINITAS
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 15 del
24/10/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore Piredda Federico - Campionato 3^ Categoria/PD
La Società ASD Gregorense Trinitas ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova, pubblicata con il Comunicato n. 15 del 24/10/2007, con la quale ha assunto la squalifica per
quattro giornate a carico del giocatore Piredda Federico : “perché a fine gara proferiva espressioni minacciose nei
confronti dell’arbitro reiterandole durante l’abbandono dal terreno di gioco con un frasario volgare ed offensivo; inoltre
tentava di aggredirlo senza riuscirci per l’intervento del dirigente accompagnatore dell’USA Mortise. Sanzione aggravata
trattandosi del capitano della squadra”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale ricorso proposto dall’ASD Gregorense Trinitas;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha precisato che nel suo referto non intendeva indicare il calciatore Piredda come
responsabile dei fatti di cui sopra, ma, al contrario, come colui che ha assunto un atteggiamento collaborativo in relazione
a comportamenti riconducibili ad uno spettatore della Società Gregorense Trinitas ;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di annullare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Piredda Federico;
• di comminare a carico della Società Gregorense Trinitas l’ammenda di € 50,00 per i fatti di cui sopra.
• La tassa reclamo non é stata versata.
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