COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 7 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RICORSO U.S.D. PRIMOMAGGIO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 16 del 18/10/2007 – Applicazione art. 17,1° comma CGS gara Quinto Verona-Primomaggio del 13/10/2007 – Squalifica sino al 12/12/2007 allenatore Caponera Maurizio – Campionato Provinciale Giovanissimi /VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 7 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RICORSO U.S.D. PRIMOMAGGIO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 16 del 18/10/2007 – Applicazione art. 17,1° comma CGS gara Quinto Verona-Primomaggio del 13/10/2007 - Squalifica sino al 12/12/2007 allenatore Caponera Maurizio – Campionato Provinciale Giovanissimi /VR La Società U.S.D. Primomaggio ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicate con il Comunicato n.16 del 18/10/2007, con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (v. art. 17,1° comma CGS) relativa l’incontro Quinto Verona- Primomaggio del 13/10/2007; - squalifica a carico dell’allenatore Caponera Maurizio sino al 12/12/2007 per “aver rifiutato di allontanarsi dal terreno di gioco perché espulso dal direttore di gara, causando la sospensione della gara al 15’ del 1° tempo”. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso dell’USD Primomaggio (trasmesso per competenza dalla Delegazione Provinciale di Verona) nella parte riguardante l’impugnazione del provvedimento relativo alla perdita della gara, per non aver allegato allo stesso l’attestazione dell’avvenuto invio di copia del reclamo alla Società controparte (v. art. 46, 5° comma del C.G.S.); esaminato il ricorso nella la parte riguardante la squalifica a carico dell’allenatore Caponera Maurizio e ritenuta la sanzione comminata in primo grado pienamente congrua in relazione ai fatti addebitati allo stesso P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso nella parte riguardante l’applicazione dell’art. 17,1° comma C.G.S., confermando il risultato dell’incontro in epigrafe c.s. : Quinto Verona – Primomaggio 3 – 0; • di respingere il ricorso nella parte del ricorso inerente la squalifica sino al 12/12/2007 a carico dell’allenatore Caponera Maurizio; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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