COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 14 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RECLAMO G.S.D. GAZZOLO Avverso regolarità gara Gazzolo – Illasi del 31/10/2007 – Trofeo Regione Veneto – Società 1^Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 14 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RECLAMO G.S.D. GAZZOLO Avverso regolarità gara Gazzolo - Illasi del 31/10/2007 – Trofeo Regione Veneto – Società 1^Categoria La Società GSD Gazzolo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, sotto il profilo del tesseramento, nelle fila della squadra dell’Illasi, del giocatore Micheloni Andrea. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dal GSD Gazzolo; esaminati gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dalle quali é risultato che la Società Illasi ha provveduto ad inoltrare in data 31/10/2007 il trasferimento intervenuto con la Società A.C. Tregnago e relativo al giocatore Micheloni Andrea visto il disposto di cui all’art. 39, 5° comma, ultimo capoverso, che stabilisce che “l’utilizzo del calciatore é ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di trasferimento”; constatato che la Società Illasi non ha fatto pervenire controdeduzionde alcuna; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione del giocatore Micheloni Andrea alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dal G.S.D. Gazzolo; • di applicare nei confronti della Società Illasi il disposto di cui all’art. 17,5° comma, lettera a) del C.G.S., che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata c.s. : Gazzolo - Illasi 3 - 0; • di infliggere a carico della Società Illasi la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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