COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 14 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RECLAMO G.S. REAL SAN MARCO A.S.D. Avverso regolarità gara Vigonza – Real San Marco del 4/11/2007 – Campionato di 2^Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 14 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RECLAMO G.S. REAL SAN MARCO A.S.D. Avverso regolarità gara Vigonza – Real San Marco del 4/11/2007 – Campionato di 2^Categoria La Società G.S. Real San Marco ASD ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra del Vigonza, del giocatore Mazzucco Filippo, perché squalificato. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dal G.S. Real San Marco ASD e le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.C. Vigonza; esaminati gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini presso il Giudice Sportivo Territoriale é emerso : - che la squalifica per una giornata per ammonizioni, apparsa sul C.U. del C.R.Veneto n. 28 del 31/10/2007, a carico del giocatore Mazzucco Filippo é errata (vedi comunicazione correttiva pubblicata in altra parte del presente Comunicato); - che il giocatore appartenente alla Società Rio e ammonito nel corso della gara Rio-Patavina Polverara del 28/10/2007 del Campionato di 2^ Categoria, é risultato essere Mazzucco Michele, non già il Mazzucco Filippo, il quale, dunque, non ha maturato la quarta ammonizione; accertata, alla luce di quanto sopra, la regolare partecipazione del giocatore Mazzucco Filippo alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il reclamo avanzato dal G.S. Real San Marco ASD; • di confermare la validità della gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo di : Vigonza – Real S. Marco 2 – 2; • di non procedere, stante l’accertamento della squalifica attribuita erroneamente al giocatore Mazzucco Filippo, all’addebito della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it