LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul CO COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 23 ottobre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. PARMA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
CO COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 23 ottobre 2007
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. PARMA
Il Giudice Sportivo,
preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore Federale,
pervenuta via fax alle ore 11.09 del 22 ottobre 2007, circa la condotta tenuta al 6° del secondo
tempo dal calciatore Campagnaro Hugo Armando (Soc. Sampdoria) nei confronti del
calciatore Falcone Giulio (Soc. Parma);
documentale;
osserva
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, all’atto della battuta di un
calcio di punizione a favore dei parmensi, a pochi metri dal vertice destro dell’area di rigore
doriana, affollata da numerosi calciatori di entrambe le squadre, il Campagnaro ed il Falcone, a
breve distanza dalla porta, vennero a trovarsi a stretto contatto, il primo alle spalle del secondo.
Nel muoversi entrambi in direzione del pallone, il Campagnaro protendeva in avanti il braccio
destro e, con repentino movimento “a uncino”, colpiva, con la mano chiusa a pugno, all’addome
l’avversario, che si accasciava dolorante al suolo.
E’ palese l’intenzionalità di tale atto, per l’innaturale movimento del braccio, ed è parimenti
inequivoca la potenzialità lesiva del colpo inferto, per la rapidità del movimento e la zona del
corpo attinta.
Ne consegue che tale comportamento, sicuramente non visto dall’Arbitro per la repentinità del
gesto e per la presenza di altri calciatori che attorniavano i due protagonisti, integra gli estremi di
quella “condotta violenta” , che legittima l’utilizzazione della prova televisiva ex art. 35 CGS e
che deve essere sanzionata ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore
Campagnaro Hugo Armando (Soc. Sampdoria) la squalifica per tre giornate effettive di gara.