LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 29 ottobre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. JUVENTUS

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 29 ottobre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. JUVENTUS Il Giudice Sportivo, preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore Federale, pervenuta via fax alle ore 10.59 odierne, circa la condotta tenuta al 23° del secondo tempo dal calciatore Zalayeta Marcelo (Soc. Napoli); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, lo Zalayeta, palla al piede, entrava in velocità, tallonato dal calciatore Le Grottaglie, nell’area di rigore juventina ove, giunto all’altezza del dischetto, veniva affrontato dal portiere avversario in uscita. Il calciatore napoletano, ad una distanza di un metro circa dal Buffon, toccava con il piede sinistro il pallone, deviandone in avanti la traiettoria e, contestualmente, effettuava un “tuffo con rotazione”, ricadendo a terra, di schiena, oltre il corpo del portiere avversario, gettatosi trasversalmente al suolo, dal quale non veniva in alcun modo toccato. L’Arbitro, da una posizione non ottimale, sanzionava con l’assegnazione di un calcio di rigore l’intervento del portiere, che veniva ammonito. E’ di tutta evidenza che la caduta dello Zalayeta non sia stata determinata dall’azione di alcun calciatore avversario, nè da parte di Le Grottaglie, affiancatosi allo Zalayeta senza incidere in alcun modo sul suo procedere, né tanto meno da parte del Buffon, “sorvolato” dall’avversario senza alcun contatto fisico. E’ parimenti evidente che l’erronea assegnazione del calcio di rigore sia scaturita dalla condotta dello Zalayeta che, disinteressandosi della diversa direzione impressa al pallone, proseguiva senza alcuna esitazione o deviazione, effettuando, con gesto innaturale, una plateale “caduta in avanti”, compatibile soltanto con l’intento di trarre in inganno il Direttore di gara. Ed è palese che lo Zalayeta, con il comportamento tenuto dopo il fischio arbitrale, nulla fece, in violazione di elementari principi di lealtà e probità sportiva, per evitare l’assegnazione di un calcio di rigore che, più di ogni altro, sapeva essere ingiusto, sgombrando in tal modo il campo da ogni residuale ipotesi alternativa rispetto ad una simulazione che aveva conseguito l’effetto voluto. Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della proposta prova televisiva e la sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. a) della palese simulazione addebitabile allo Zalayeta. P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Zalayeta Marcelo (Soc. Napoli) la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it