LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 29 ottobre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. JUVENTUS
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 29 ottobre 2007
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. NAPOLI – Soc. JUVENTUS
Il Giudice Sportivo,
preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore Federale,
pervenuta via fax alle ore 10.59 odierne, circa la condotta tenuta al 23° del secondo tempo dal
calciatore Zalayeta Marcelo (Soc. Napoli);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, lo Zalayeta, palla al piede,
entrava in velocità, tallonato dal calciatore Le Grottaglie, nell’area di rigore juventina ove, giunto
all’altezza del dischetto, veniva affrontato dal portiere avversario in uscita.
Il calciatore napoletano, ad una distanza di un metro circa dal Buffon, toccava con il piede sinistro
il pallone, deviandone in avanti la traiettoria e, contestualmente, effettuava un “tuffo con
rotazione”, ricadendo a terra, di schiena, oltre il corpo del portiere avversario, gettatosi
trasversalmente al suolo, dal quale non veniva in alcun modo toccato.
L’Arbitro, da una posizione non ottimale, sanzionava con l’assegnazione di un calcio di rigore
l’intervento del portiere, che veniva ammonito.
E’ di tutta evidenza che la caduta dello Zalayeta non sia stata determinata dall’azione di alcun
calciatore avversario, nè da parte di Le Grottaglie, affiancatosi allo Zalayeta senza incidere in
alcun modo sul suo procedere, né tanto meno da parte del Buffon, “sorvolato” dall’avversario
senza alcun contatto fisico.
E’ parimenti evidente che l’erronea assegnazione del calcio di rigore sia scaturita dalla condotta
dello Zalayeta che, disinteressandosi della diversa direzione impressa al pallone, proseguiva
senza alcuna esitazione o deviazione, effettuando, con gesto innaturale, una plateale “caduta in
avanti”, compatibile soltanto con l’intento di trarre in inganno il Direttore di gara.
Ed è palese che lo Zalayeta, con il comportamento tenuto dopo il fischio arbitrale, nulla fece, in
violazione di elementari principi di lealtà e probità sportiva, per evitare l’assegnazione di un
calcio di rigore che, più di ogni altro, sapeva essere ingiusto, sgombrando in tal modo il campo da
ogni residuale ipotesi alternativa rispetto ad una simulazione che aveva conseguito l’effetto
voluto.
Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della proposta prova televisiva e la
sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. a) della palese simulazione addebitabile allo Zalayeta.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore
Zalayeta Marcelo (Soc. Napoli) la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.