LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 19 novembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. FIORENTINA del 3 novembre 2007

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 19 novembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. FIORENTINA del 3 novembre 2007 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva formulata con provvedimento del 6 novembre 2007 (CU N. 105) osserva: gli accurati accertamenti esperiti dalla Procura federale, mediante l’acquisizione di informazioni presso la fonte istituzionale di riferimento (il dirigente del servizio per l’ordine pubblico) e l’esame della video-registrazione (Sky) della gara, consentono di ritenere con certezza che, al 23° del secondo tempo, per circa venti secondi, al calciatore Mutu, all’atto dell’ammonizione per un fallo di giuoco in danno di un calciatore laziale, veniva indirizzato un coro decisamente censurabile per il tenore ingiurioso (“Mutu pezzo di m…..”), ma sicuramente non costituente quella denigrazione per motivi di razza, nazionalità, origine territoriale o etnica, prevista e sanzionata dall’art. 11 CGS; P.Q.M. delibera di non adottare ulteriori provvedimenti disciplinari nei confronti della Soc. Lazio a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei suoi sostenitori.
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