LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 19 novembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. FIORENTINA del 3 novembre 2007
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 19 novembre 2007
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. LAZIO – Soc. FIORENTINA del 3 novembre 2007
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva formulata con provvedimento del 6 novembre 2007 (CU N. 105)
osserva:
gli accurati accertamenti esperiti dalla Procura federale, mediante l’acquisizione di informazioni
presso la fonte istituzionale di riferimento (il dirigente del servizio per l’ordine pubblico) e
l’esame della video-registrazione (Sky) della gara, consentono di ritenere con certezza che, al 23°
del secondo tempo, per circa venti secondi, al calciatore Mutu, all’atto dell’ammonizione per un
fallo di giuoco in danno di un calciatore laziale, veniva indirizzato un coro decisamente
censurabile per il tenore ingiurioso (“Mutu pezzo di m…..”), ma sicuramente non costituente
quella denigrazione per motivi di razza, nazionalità, origine territoriale o etnica, prevista e
sanzionata dall’art. 11 CGS;
P.Q.M.
delibera di non adottare ulteriori provvedimenti disciplinari nei confronti della Soc. Lazio a
titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei suoi sostenitori.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 19 novembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. FIORENTINA del 3 novembre 2007"