LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 19 novembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE del 4 novembre 2007

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 19 novembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE del 4 novembre 2007 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva formulata con provvedimento del 6 novembre 2007 (CU N. 105) osserva: gli accertamenti esperiti dalla Procura federale presso la fonte istituzionale di riferimento (Questura di Torino) consentono di ritenere con certezza che, verso le ore 20.30, sostenitori della squadra locale, nel “secondo anello del settore Nord”, hanno esposto, per un breve lasso di tempo, uno striscione di notevoli dimensioni (mt. 10 circa), recante la scritta “Ibrahimovic zingaro infame”. Il fatto non era stato riferito né dagli Ufficiali di gara né dai rappresentanti della Procura federale in quanto impegnati, in quel frangente, negli spogliatoi per le incombenze del pre-gara, iniziata alle ore 20.45. Palese è la rilevanza disciplinare dell’insulto in quanto espressione di un intento discriminatorio per motivi etnici, e consequenziale è la responsabilità ex art. 11 CGS della Soc. Juventus, che questo Giudice ritiene equo sanzionare con l’ammenda di € 20.000,00, in quanto immune da precedenti specifici e per la concreta cooperazione con le Forze dell’ordine attuata nell’attività di prevenzione e vigilanza (art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS). P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Juventus la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00.
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