LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 19 novembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 10-11 novembre 2007 – Dodicesima giornata andata Gara Soc. ATALANTA – Soc. MILAN
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 19 novembre 2007
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gare del 10-11 novembre 2007 - Dodicesima giornata andata
Gara Soc. ATALANTA – Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali,
osserva:
dall’esame del circostanziato referto arbitrale e della esaustiva relazione dei rappresentanti della
Procura federale, la genesi e la dinamica degli eventi verificatisi in occasione della gara Atalanta-
Milan possono essere sintetizzate cronologicamente nei seguenti momenti:
a) verso le ore 13.00, alcuni sostenitori della squadra ospitante, all’esterno dello stadio, nella
zona adiacente la “curva nord”, indirizzavano una sassaiola verso le Forze dell’ordine, che
intervenivano con una manovra di “alleggerimento”;
b) verso le ore 13.30, le Forze dell’ordine divenivano il bersaglio di altro, e intensissimo, lancio
di oggetti di varia natura (sassi, bottiglie e così via), a cui partecipava anche un gruppo di
sostenitori della squadra ospitata, sopraggiunti a bordo di alcuni autobus, che rendeva
necessario, ancora all’esterno dello stadio, un massiccio intervento di “contrapposizione”, con
nutrito lancio di lacrimogeni;
c) in tale situazione di estrema tensione e di concreto pericolo, il dirigente del servizio di ordine
pubblico dichiarava ai rappresentanti della Procura federale che si riservava ogni decisione
circa l’inizio, o meno, della gara;
d) alle ore 15.10 l’Arbitro, non avendo ricevuta alcuna comunicazione da parte dell’Autorità di
P.S., dava inizio alla gara, in uno stadio non presidiato dalle Forze dell’ordine, che erano state
posizionate all’esterno della struttura;
e) nei minuti immediatamente successivi, sostenitori locali, annidati nella “curva nord”, in
rapida successione, lanciavano sul terreno di giuoco due fumogeni, facevano esplodere un
potente petardo ed iniziavano lo sfondamento, con calci e mediante un pesante oggetto
metallico, della recinzione in plexiglass che delimita il settore di pertinenza, ignorando gli
appelli rivolti loro da numerosi calciatori atalantini;
f) alle ore 15.17 il dirigente del servizio di ordine pubblico, a giuoco ormai fermo, comunicava
all’Arbitro ed ai rappresentanti della Procura federale, sul terreno di giuoco, che il Questore
aveva disposto la sospensione “temporanea” della gara, per cui le squadre facevano rientro
negli spogliatoi, mentre buona parte degli spettatori manifestava sonoramente il proprio
dissenso;
g) alle ore 15.45 il medesimo dirigente, negli spogliatoi, comunicava verbalmente all’Arbitro, in
presenza anche dei rappresentanti della Procura federale, il provvedimento del Questore, con
cui veniva disposta la sospensione “definitiva” della gara.
Ciò premesso in linea di fatto, questo Giudice, ai fini ed agli effetti della normativa dettata
dall’art. 17 del CGS, ritiene rilevanti le seguenti considerazioni:
1) la gara Atalanta-Milan si disputava in un’atmosfera connotata da una particolare
tensione emotiva, che aveva coinvolto il mondo calcistico (e non soltanto quello
calcistico) per l’uccisione, poche ore prima, di un giovane tifoso laziale;
2) in questo clima, un gruppo di delinquenti ha colto l’occasione (rectius, il pretesto) per
un’aggressione, violenta e sistematica, alle Forze dell’ordine, non direttamente
correlata alla gara da disputarsi, ma con l’intento esclusivo di contrapporsi alle
decisioni adottate dalle Istituzioni circa lo svolgimento della giornata di campionato;
3) le condizioni ambientali, determinatesi dentro e fuori lo stadio di Bergamo, hanno
imposto l’intervento dell’autorità di P.S. che, a salvaguardia della pubblica
incolumità, ha adottato i provvedimenti ritenuti opportuni in merito al presidio dello
stadio, all’inizio della gara, alla sua sospensione temporanea e, quindi, definitiva,
provvedimenti ai quali l’Arbitro si è, doverosamente e puntualmente, attenuto.
Esula (è ovvio, ma giova sottolinearlo) dai limiti funzionali di questo Organo di Giustizia
Sportiva ogni considerazione nel merito sui provvedimenti adottati dall’autorità di P.S. ma, nel
contempo, questo Giudice ritiene che tale intervento istituzionale, per le peculiari finalità
perseguite e per le modalità di attuazione, costituisca una “circostanza di carattere eccezionale”,
prevista e disciplinata al n. 4 dell’art. 17 CGS, non valutabile con criteri esclusivamente tecnicosportivi.
Conseguentemente, va disposta la ripetizione della gara che, sia detto incidenter tantum, è stata
formalmente “interrotta” dopo sette minuti dall’inizio ma che, di fatto, è stata “non disputata”,
neppure in tale breve lasso di tempo, per il delinquenziale comportamento di un gruppo di
spettatori della “curva nord”.
Di tale comportamento dei propri sedicenti sostenitori la Soc. Atalanta deve rispondere, a titolo di
responsabilità oggettiva, con l’assoggettamento ad una sanzione che, per la sua funzione
retributiva e per la sua finalità di prevenzione, deve essere commisurata alla particolare gravità
dei fatti addebitati, ai negativi precedenti disciplinari ed al concreto pericolo di ulteriore
recidività, e che, per converso, deve riflettere l’attribuibilità degli illeciti comportamenti in via
esclusiva agli spettatori del settore denominato “curva nord”, nonché la concreta cooperazione
offerta dalla Società alle Forze dell’ordine ed il lodevole atteggiamento assunto in campo dai suoi
tesserati.
P.Q.M.
visti gli artt. 12, 13 n. 1 lettere b) ed e) e n. 2, 17 n. 4, e 18 lettere d) e e) CGS;
delibera di annullare la gara Atalanta-Milan, disponendone la ripetizione a porte chiuse e sancisce
altresì l’obbligo, fino al 31 marzo 2008, di disputare tutte le gare con il settore denominato “curva
nord” inibito agli spettatori.
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